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La Maggiorazione RIA va Corrisposta ai Lavoratori

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Lo afferma il Tribunale di Roma Giudice Presidente dottor Luna in una articolata e motivata sentenza 

Il ricorrente chiedeva di condannare l’Amministrazione resistente a provvedere all’erogazione del beneficio economico de quo a decorrere dalla data del 31.12.1992 o successiva che verrà ritenuta di giustizia sino all’attualità, corrispondendo le somme dovute a titolo di R.I.A., oltre interessi e rivalutazione monetaria, emettendo ogni provvedimento utile a garantire gli effetti della decisione; 

Per l’effetto ordinare all’Amministrazione di integrare la scheda economica riguardante il ricorrente inserendo la voce relativa alla Retribuzione Individuale di Anzianità, con efficacia giuridica ed economica a decorrere dalla data di maturazione del diritto che verrà ritenuta di giustizia. […] Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

L’art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 44/1990, dispone che “Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde: […]”. Secondo il successivo comma 5, “Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell’arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.

Secondo la disposizione dell’art. 9 D.P.R. n. 44/1990, il diritto alla maggiorazione sorge per il solo fatto che sia maturata un’anzianità quinquennale di effettivo servizio. Conseguentemente, al raggiungimento della detta anzianità, il lavoratore acquisisce il diritto alla maggiorazione a decorrere dal primo mese successivo al verificarsi del presupposto e, pertanto, sono soggetti a prescrizione soltanto i diritti di credito dei singoli ratei.

Conseguentemente, avendo il ricorrente raggiunto alla data del 31 dicembre 1992 l’anzianità di cinque anni, in parziale accoglimento della domanda, deve dichiararsi il diritto del ricorrente, quale dipendente del comparto Ministeri, di ricevere la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità di cui all’art. 9 del D.P.R. 1990 in relazione alla qualifica funzionale di riferimento e deve condannarsi il convenuto al pagamento delle corrispondenti differenze retributive maturate dal 5 luglio 2019 (cioè cinque anni prima della nota di messa in mora), oltre gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., giusta quanto prevede l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/94) su ciascun rateo mensile, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dalle singole scadenze fino alla data di emissione del titolo di pagamento (v. art. 3, D.M. n. 352/1998; v., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 07/12/2020, n. 5860).

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ******, con ricorso depositato il 5 settembre 2025, respinta ogni altra richiesta, così provvede:

  1. – dichiara il diritto del ricorrente, quale dipendente del comparto Ministeri, di ricevere la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità di cui all’art. 9 del D.P.R. 17/01/1990, n. 44, in relazione alla qualifica funzionale di riferimento;
  2. – condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento, in favore di A. F., ko delle corrispondenti differenze retributive maturate dal 5 luglio 2019, oltre gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) su ciascun rateo mensile, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dalle singole scadenze fino alla data di emissione del titolo di pagamento;

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