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RICONOSCIMENTO TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITI IN ROMANIA E SPAGNA

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RICONOSCIMENTO TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITI IN ROMANIA E SPAGNA
: IL TAR DEL LAZIO CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEI DINIEGHI EMESSI DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO Riconoscimento titoli estero Negli ultimi mesi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha respinto numerose istanze di riconoscimento di titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Romania e Spagna. Le motivazioni addotte si sono spesso concentrate sulla presunta natura non abilitante del titolo nel Paese di origine o su asserite divergenze tra i percorsi formativi. Tuttavia, il TAR del Lazio, con una serie di Ordinanze emesse tra febbraio e aprile 2026, ha delineato un orientamento consolidato e favorevole ai ricorrenti, sospendendo l’efficacia di tali provvedimenti di rigetto. In particolare, il Giudice Amministrativo, in fase cautelare, ha ritenuto che: L’istruttoria del Ministero è inadeguata: l’Amministrazione non sembra aver condotto una valutazione approfondita e completa della documentazione prodotta dai docenti, omettendo di considerare elementi essenziali come il piano analitico del corso di studi e l’esperienza professionale già maturata nel settore di riferimento; La questione della natura abilitante del titolo è superata: le argomentazioni ministeriali, fondate sull’asserita assenza di natura abilitante del titolo nel Paese di origine, sono state ritenute superate dai principi già sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18-22/2022), che l’Amministrazione sembra aver ignorato; La motivazione sulle divergenze formative deve essere rigorosa: il TAR del Lazio ha sottolineato che un eventuale diniego basato su differenze tra i programmi formativi deve essere supportato da una motivazione “svolta in maniera rigorosa”. Ciò per non pregiudicare il sistema di diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali, il quale mira a rafforzare il mercato interno e la libera circolazione dei lavoratori; L’obbligo di considerare le misure compensative: anche in presenza di differenze formative, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare la possibilità di superarle attraverso l’imposizione di “adeguate misure compensative” (come tirocini o prove attitudinali), anziché procedere al rigetto automatico dell’istanza. Questo principio è conforme alla giurisprudenza europea e nazionale, che impone una valutazione comparativa sostanziale dei percorsi formativi. Sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile: le Ordinanze hanno riconosciuto il grave danno (pregiudizio) che il diniego arreca alla posizione lavorativa dei docenti, i quali spesso sono già titolari di contratti di supplenza a tempo determinato. La sospensione del rigetto è stata concessa proprio per tutelare la continuità lavorativa e consentire l’inserimento, seppur con riserva, nelle graduatorie. L’orientamento giurisprudenziale del TAR Lazio, espresso in fase cautelare, indica pertanto una chiara tendenza a censurare i dinieghi del Ministero quando gli stessi appaiono fondati su istruttorie incomplete o su motivazioni non conformi ai principi del diritto nazionale ed europeo. Alla luce di quanto esposto, si informa che avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo di specializzazione è possibile proporre ricorso giurisdizionale. Tale azione legale deve essere intrapresa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o piena conoscenza del provvedimento di rigetto. Il rispetto di tale termine è condizione essenziale per poter sottoporre la questione al vaglio del Giudice Amministrativo.

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