I Tribunali intervengono contro le situazioni di violazione di norme e disparità di trattamento
I docenti ancora impegnati a presentare le domande di mobilità per il prossimo anno scolastico e già arrivate le prime decisioni dei Tribunali.
Il diritto dei lavoratori al rispetto delle norme di legge e alla parità di trattamento secondo principi Comunitari superano i limiti imposti da una Ordinanza sulla mobilità priva di confronto e così questioni come:
- la tutela prevista dalla Legge 104/92,
- il diritto dei docenti alla mobilità sul sostegno, se pur titolari su classi di concorso dichiarate in esubero.
Rappresentano solo alcuni dei motivi sui quali si aprirà con il Ministero l’ennesimo contenzioso sulla mobilità.
Oramai dalla Legge 107/2015 (c.d. Legge sulla Buona Scuola) che ogni anno i tribunali del lavoro vengono investiti dei numerosi ricorsi contro le ingiuste limitazioni presenti nella procedura di mobilità professionale e così ad anno scolastico ancora in corso e mentre i docenti si affrettano a presentare la domanda di mobilità ecco arrivare la prima Ordinanza Cautelare favorevole del Tribunale affermando che: “pieno diritto del lavoratore ad ottenere il diritto di precedenza ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 ed il conseguente trasferimento interprovinciale presso la sede ove risiede il disabile”
L’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, conferma il diritto di precedenza per l’assistenza ad un congiunto con handicap grave, determinando così un’ingiustificata lesione dei diritti di cui all’art. 33, comma 5, della L. 104/1992.
In proposito, si evidenzia che l’art. 33, comma 5, della L. 104/1992 prevede espressamente: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Sul punto lo Studio Legale Naso & Partners ha già promosso, sin dall’inizio del mese di aprile, una campagna di adesioni al ricorso presso il Tribunale del Lavoro per tutelare i docenti interessati da tale illegittima esclusione.
A dimostrazione della fondatezza del ricorso proposto dallo Studio Legale, si evidenzia che il Tribunale di Patti ha recentemente emesso un’Ordinanza del 16.04.2020 ove ha dichiarato illegittimo il CCNI nella parte in cui non ha riconosciuto la precedenza, nelle operazioni di mobilità interprovinciale, in favore di una docente che assisteva il proprio genitore affetto da handicap grave.
Conseguentemente il predetto Tribunale, ritenendo illegittime tali disposizioni contrattuali, ne ha disposto la disapplicazione “con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente a inserire nella domanda relativa alle operazioni di mobilità interprovinciale per I’a.s.2020/2021 il suo diritto di precedenza in relazione alla sua condizione di referente unico per l’assistenza della madre portatrice di handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/92”.
Si ritiene dunque opportuno inoltrare la domanda di mobilità all’Amministrazione nei termini indicati nell’Ordinanza ministeriale 182/2020 ed aderire al ricorso al Tribunale del Lavoro promosso dallo Studio Legale Naso & Partners, secondo le istruzioni presenti al seguente link:
https://avvocatodomeniconaso.com/ricorso-docenti-mobilita/