VA VALUTATO IL SERVIZIO svolto nelle scuole paritarie.
La Legge n.62/2000 – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione – ha istituito la parità scolastica tra istituti statali e privati, riconoscendo il sistema nazionale di istruzione come un unicum costituito dalle scuole statali e da quelle paritarie (unica categoria nella quale sono state riunite le allora quattro vigenti tipologie di scuole non statali: autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate).
Art.1, comma 1, Legge n.62/2000: “1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita”.
In particolare, è sancito nel successivo comma 2 dell’art.2 delle L.62/2000, il quale così recita: “2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6”
Valutazione Servizio Scuole Paritarie per la Mobilità dei Docenti
A seguito dell’approvazione di tale normativa, l’art.2, comma 2, D.L. 255/2001 (conv. in L. n.333/01) ha imposto la valutazione dei servizi di insegnamento svolti nelle scuole paritarie nella stessa misura di quelli resi negli istituti statali. Tale norma, in particolare, dispone che: “I servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.
La conseguenza logico-giuridica dell’introduzione della parità scolastica all’interno dell’ordinamento è stata, dunque, l’imposizione della valutazione con lo stesso metro di giudizio dell’attività dei docenti in servizio presso scuole private rispetto a quelli che prestano la propria attività alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione.
L’equiparazione degli anni di docenza espletati nelle paritarie rispetto a quelli svolti nelle statali deve fare necessariamente il proprio ingresso anche nell’ambito delle procedure di mobilità del corpo insegnanti indette annualmente dal Ministero dell’Istruzione, il quale, invece, continua ancora a negare illegittimamente tale possibilità, richiamando le disposizioni contenute nel d.lgs.297/94, ormai desueto e del tutto inadeguato rispetto alle novazioni introdotte in materia a partire dal 2000. Il Testo Unico nel quale sono confluite tutte le allora vigenti disposizioni in materia di istruzione è stato, infatti, redatto nell’anno 1994, circa trenta anni fa, nell’ambito di un quadro istituzionale e normativo completamento diverso da quello attuale. Nell’ultimo trentennio, infatti, come visto, si sono susseguite una serie di riforme che hanno portato alla completa parità tra gli istituti privati e statali (a partire dal 10 marzo 2000 in cui è entrata in vigore la legge 62/2000) e servizi di insegnamento ivi svolti (l’art.2, comma 2, D.L. 255/2001, conv. in L. n.333/01).
Tra le tante pronunce favorevoli, si ricorda quella del 11.7.2016 del Giudice del lavoro di Caltagirone, il quale ha riconosciuto il diritto dei docenti alla piena valutazione ai fini della ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari, prendendo le mosse dalla Legge n.62/2000, istitutiva della parità scolastica, e relative disposizioni attrattive (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), per poi richiamare il successivo art.2, comma 2, del D.L. 255/01, specificatamente dettato per una pari valutazione del servizio di insegnamento prestato negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali. Il Giudice ha, infatti, chiarito che le disposizioni contenute nel testo Unico vanno senz’altro aggiornate alla luce delle novità normative introdotte in materia di parità scolastica e ha rilevato come al riguardo esiste, peraltro, un’espressa disposizione, l’art.1bis D.L. 250/05, ove è precisato che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62”. Il Giudice ha, quindi, concluso con un richiamo ai principi costituzionali affermando che: “diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.
In senso pienamente adesivo sono successivamente intervenuti anche gli altri tribunali del lavoro italiani, tra i quali si ricordano quello di Milano (cfr. ordinanza del 20.07.2016), Padova (cfr. sentenza n.4260/2017), Prato (cfr. sentenza n.98/2017), Roma (cfr. sentenza n.2905/2019) e Velletri (cfr. sentenza n.49/2019).
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