Negli ultimi mesi numerosi docenti e membri del personale ATA hanno purtroppo verificato di non aver ottenuto – nelle relative graduatorie per le supplenze – l’attribuzione del punteggio integrale di sei punti per il servizio militare svolto non in costanza di nomina.
In particolare:
1) il personale docente non ha ottenuto l’attribuzione di alcun punteggio nelle graduatorie GPS per l’espletato anno di servizio militare;
2) il personale ATA ha subito una ingiustificata riduzione a 0,60 punti, invece di 6 punti, nelle graduatorie di III fascia per l’anno di servizio militare che non è stato svolto in costanza di nomina.
Tale mancata attribuzione del punteggio di sei punti per il personale scolastico risulta palesemente illegittima.
Ed invero la Corte di Cassazione ha emesso l’Ordinanza 35380 del 18.11.2021 con la quale ha precisato che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall’art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.)”.
In una precedente pronuncia anche il Consiglio di Stato aveva stabilito, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la piena “valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio”.
Lo Studio Legale avvia pertanto le adesioni al ricorso individuale che verrà presentato presso il Tribunale del Lavoro al fine di richiedere l’integrale attribuzione di sei punti nelle graduatorie GPS del personale docente e nelle graduatorie di III fascia del personale ATA relativamente al servizio militare che non è stato svolto in costanza di nomina.
Per informazioni ed adesioni al ricorso è possibile inviare una mail a: segreteriastudiolegalenaso@gmail.com