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TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITI IN SPAGNA: ANCHE LA SEZIONE QUARTA BIS DEL TAR DEL LAZIO RIBADISCE L’ILLEGITTIMITA’ DELLA RICHIESTA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI PRODURRE IL CERTIFICATO “ACREDITACIÓN”

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La Sezione Quarta bis del TAR del Lazio, con la recente Ordinanza del 10 febbraio 2022, ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Legale Naso & Partners, dichiarando l’illegittimità della richiesta del Ministero dell’Istruzione di produrre il certificato “Acreditación” per i titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Spagna e ribadendo la piena competenza del Ministero dell’Istruzione nella procedura di riconoscimento di predetti titoli di specializzazione.

In precedenza, una docente in possesso sia del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 che del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, aveva ricevuto il provvedimento di rigetto della sua istanza di riconoscimento per il sostegno, per non avere prodotto all’Amministrazione il certificato “Acreditación”.

Gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia, a cui la docente si era rivolta a tutela dei suoi diritti, ritenendo tale richiesta dell’Amministrazione assolutamente illegittima, hanno presentato ricorso al TAR del Lazio avverso il suddetto provvedimento di rigetto emesso dal Ministero dell’Istruzione.

La Sezione Quarta bis del TAR del Lazio ha così accolto il ricorso con la seguente motivazione: “in base all’indirizzo giurisprudenziale del giudice di appello (cfr., ord. Cons.St., sez. VI, 27 agosto 2021, n. 4510; Id., 24 febbraio 2020 nn. 883, 886), da confermare anche in questa sede, l’Acreditatión, pretesa dal Ministero, “non è stata rilasciata poiché la Spagna la rilascia solo per l’abilitazione all’insegnamento non già per il conseguimento, come nel caso in esame, del titolo di specializzazione d’insegnante di sostegno”;

– infine il provvedimento appare illegittimo anche sotto il profilo della dichiarata incompetenza al riconoscimento dei titoli di studio, atteso che ai sensi dell’art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, che ha ripartito le competenze tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, spetta al Ministero dell’Istruzione il potere di riconoscere i titoli di studio e le certificazioni in ambito europeo e internazionale;”

A questo punto il Ministero dell’Istruzione, secondo quanto stabilito dalla recente Ordinanza del TAR Lazio, dovrà necessariamente provvedere a riesaminare tale domanda di riconoscimento ed eventualmente richiedere alla docente l’espletamento di alcune misure compensative prima di procedere a tale riconoscimento.

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