Contattaci

Seguici

ATTENZIONE! TERMINE PROROGATO AL 30 DICEMBRE 2016 -RICORSO PER L’INSERIMENTO IN GAE – NULLITA’ D.M. 495/2016

  • Home
  • Ricorsi Concorsi Scuola
  • ATTENZIONE! TERMINE PROROGATO AL 30 DICEMBRE 2016 -RICORSO PER L’INSERIMENTO IN GAE – NULLITA’ D.M. 495/2016

[embeddoc url=”https://avvocatodomeniconaso.com/wp-content/uploads/07-INSERIMENTO-IN-GAE-1.pdf” download=”all”]

In relazione all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per coloro che hanno conseguito il Diploma magistrale prima dell’a.s. 2001/2002, si informa che lo Studio Legale Naso & partners, ha avviato la raccolta di nuove adesioni per la presentazione di un ulteriore ricorso innanzi al TAR Lazio, volto alla declaratoria di nullità del D.M. 495/2016 del 22.6.2016, e, per l’effetto, all’inserimento dei ricorrenti nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Pertanto, possono aderire al presente ricorso esclusivamente:

– coloro in possesso del Diploma Magistrale ante 2001/2002 che NON risultino già inseriti nelle GAE in virtù di altro provvedimento giudiziale, anche se cautelare (con riserva) e che in precedenza non abbiano avviato un ricorso al tribunale del lavoro, ovvero al TAR.

Si precisa che al presente ulteriore ricorso:

  • NON DEVONO ADERIRE coloro che risultino già inseriti nelle GAE, anche con riserva, in virtù di altro provvedimento cautelare (ordinanza del Consiglio di Stato e/o del Giudice del lavoro);
  • NON DEVONO ADERIRE coloro che abbiano già aderito ad altro ricorso avverso il DM 495/2016.

 

PER ADERIRE AL PRESENTE RICORSO, è necessario inviare una mail di adesione al seguente indirizzo: segreteriastudiolegalenaso@gmail.com  richiedendo l’invio dei moduli di adesione. 

La documentazione dovrà pervenire presso la sede dello studio, entro e non oltre la data del 30 novembre 2016, esclusivamente con raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al seguente indirizzo: Studio Legale Naso & partners -Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma

                                                                                                                                                                                                                                                                   Avv. Domenico Naso

Commenta:

css.php