Con la recente sentenza dell’11 marzo 2021 il TAR del Lazio ha integralmente accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Naso & Partners avverso il provvedimento di rigetto del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito da un cittadino italiano in Romania.
In particolare il predetto docente, già abilitato all’insegnamento in Italia, aveva conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in Romania ma aveva successivamente ricevuto dal Ministero dell’Istruzione il provvedimento di rigetto della sua domanda di riconoscimento del predetto titolo di specializzazione.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente, assistito dallo Studio Legale Naso & Partners, ha pertanto tempestivamente proposto ricorso al TAR del Lazio.
Con la sentenza emessa in data 11 marzo 2021, il TAR del Lazio ha integralmente accolto il ricorso ed ha così motivato: “A parere del Collegio, tuttavia, il tema non è la perfetta coincidenza, o meno, tra l’ordinamento scolastico nazionale con quello rumeno, ma la possibilità che tale circostanza possa ergersi a nucleo centrale di un apparato motivazionale ex se idoneo a giustificare il rigetto, generalizzato e de plano, delle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione al sostegno conseguiti in Romania dai cittadini italiani, senza che, come nel caso di specie, da tali provvedimenti traspaia il compimento di alcuna attività istruttoria protesa all’effettuazione di una verifica, effettuata in concreto, del livello professionale conseguito ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE, ovvero di una effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite”.
Il Giudice amministrativo, inoltre, richiamandosi a precedenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha precisato che “le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. CGUE n. 675/2018). Sotto questo profilo, pertanto, deve ritenersi che l’atto del MIUR in argomento difetti di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE”.
Tale nuova sentenza del TAR del Lazio, secondo gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia che hanno proposto e seguito il ricorso, rappresenta un’ulteriore pronuncia favorevole ai fini del definitivo riconoscimento in Italia dei predetti titoli di specializzazione conseguiti da numerosi docenti italiani in Romania.
Si sottolinea inoltre che, anche in merito ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Spagna, lo Studio Legale Naso & Partners ha già ottenuto molteplici sentenze favorevoli presso il TAR del Lazio, ove il predetto Collegio ha annullato i provvedimenti di rigetto del Ministero dell’Istruzione ed ha ordinato all’Amministrazione di riesaminare tali istanze di riconoscimento.