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LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA STABILISCE CHE IL DOCENTE NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO RINUNCIATARIOIL DOCENTE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA MANCATA CONVOCAZIONE
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Con una sentenza, rilevante sotto il profilo giuridico, emessa il 20 novembre 2025, la Corte di appello di Bologna ha rigettato il ricorso proposto dal MIM, confermando la tesi sostenuta dall’Avv. Domenico Naso, legale nazionale della Federazione Uil Scuola Rua – riconoscendo come illegittimo l’operato del Ministero dell’Istruzione nell’assegnazione delle supplenze annuali.
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Secondo la Corte di Appello, una corretta applicazione delle norme avrebbe imposto che le sedi divenute disponibili nel secondo turno fossero assegnate ai candidati meglio collocati in graduatoria e non ancora destinatari di una proposta, confermando la ricostruzione giuridica del Giudice di primo grado.
La Corte ha altresì riconosciuto il risarcimento del danno per le retribuzioni non percepita dal ricorrente affermando che l’unica condotta che ha generato responsabilità risarcitoria è riconducibile al Ministero, per non aver adeguato il sistema informatizzato di scorrimento delle graduatorie alla corretta lettura dell’O.M. n.112/2024.
Per tali motivi, il Giudice ha confermato la sentenza di primo grado con cui è stato riconosciuto il risarcimento di oltre 10.000 euro per la mancata convocazione.
Questa importante decisione conferma ancora una volta la linea sostenuta dalla Federazione Uil Scuola Rua, che – grazie all’assistenza dell’Avv. Naso – continua a ottenere significativi riconoscimenti e risarcimenti per numerosi docenti in tutta Italia.