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NUOVA SENTENZA FAVOREVOLE DEL TAR LAZIO OTTENUTA DALLO STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS SUI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITI IN SPAGNA

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Il TAR del Lazio, con la recente Sentenza del 24 gennaio 2022, ha nuovamente accolto il ricorso presentato dallo Studio Legale Naso & Partners, dichiarando l’illegittimità della richiesta del Ministero dell’Istruzione di produrre il certificato “Acreditación” per i titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Spagna.

SPECIALIZZAZIONE SPAGNA

In precedenza, una docente in possesso sia del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 che del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, aveva ricevuto il provvedimento di rigetto della sua istanza di riconoscimento per il sostegno, per non avere prodotto all’Amministrazione il certificato “Acreditación”.

Gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia, a cui la docente si era rivolta a tutela dei suoi diritti, ritenendo tale richiesta dell’Amministrazione assolutamente illegittima, hanno presentato ricorso al TAR del Lazio avverso il suddetto provvedimento di rigetto emesso dal Ministero dell’Istruzione.

Il TAR del Lazio ha così accolto il ricorso con la seguente motivazione: “Risulta evidente come, nel caso di specie, essendo la ricorrente abilitata all’insegnamento presso la scuola dell’infanzia in Italia, e non anche in Spagna, il sopravvenuto conseguimento del titolo universitario di specializzazione sul sostegno in tale Stato europeo non la legittima a domandare al Ministero dell’Istruzione spagnolo alcuna “Acreditaciòn”, non essendole riconosciuta la facoltà di svolgere la professione di docente in Spagna. 

Il provvedimento di rigetto gravato, per vero, si fonda sulla mancata allegazione alla domanda di riconoscimento di un’attestazione che non può essere rilasciata alla ricorrente, mancando in tal senso i presupposti previsti dalla normativa comunitaria.

La paventata carenza ai fini procedimentali dell’”Acreditaciòn” si risolve, pertanto, in una contestazione meramente formale da parte dell’Amministrazione, che oblitera la sostanza sottesa alla specifica posizione della ricorrente, pretendendo dalla stessa un adempimento probatorio materialmente e giuridicamente impossibile, posto che nessuna attestazione potrà mai essere rilasciata dalle competenti autorità straniere ad un soggetto che non risulta essere abilitato all’insegnamento in quel Paese membro dell’Unione Europea, così come invece chiesto dalle direttive nn. 2005/36/CE e 2013/55/UE

A questo punto il Ministero dell’Istruzione, secondo quanto stabilito dalla recente Sentenza del TAR Lazio, dovrà necessariamente provvedere a riesaminare la domanda presentata dalla ricorrente all’Amministrazione ed eventualmente potrà soltanto richiedere alla docente l’espletamento di alcune misure compensative prima di procedere a tale riconoscimento.

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