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TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITI IN SPAGNA: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIEIL RICORSO PROPOSTO DALLO STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS E STABILISCE L’ASSOLUTA ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO EMESSO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

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Il TAR del Lazio, con la recente sentenza del 23 giugno 2023, ha integralmente accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Naso & Partners stabilendo la radicale illegittimità del provvedimento di rigetto al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito da una docente in Spagna. 

In precedenza, una docente in possesso sia dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria che del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, aveva ricevuto il provvedimento di rigetto della sua istanza di riconoscimento per il sostegno, in quanto non aveva prodotto all’Amministrazione il certificato “Acreditación”, ritenuta dal predetto Ministero condizione necessaria per procedere al riconoscimento della corrispondente qualifica in Italia. 

Inoltre il Ministero dell’Istruzione, nell’atto impugnato, si era ritenuto incompetente per il riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero, competenza che sarebbe stata invece attribuita al Ministero dell’Università e della Ricerca.

Con la sentenza del 23 giugno 2023 il TAR del Lazio ha integralmente accolto il ricorso con la seguente motivazione: “Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalle recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione su sostegno conseguiti all’estero ha affermato che il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo “tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE, come sta del resto già accadendo in analoghi casi già pervenuti all’attenzione di questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza.”;

– peraltro “anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa.”.

 

In proposito si evidenzia che tale pronuncia ha confermato quanto già stabilito nella precedente sentenza del Consiglio di Stato del 19 maggio 2022 che aveva integralmente accolto l’appello proposto dallo Studio Legale Naso & Partners, dichiarando sia l’illegittimità della richiesta dell’Amministrazione di produrre il certificato “Acreditación” per i titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Spagna, che la piena competenza del Ministero dell’Istruzione ai fini del riconoscimento del predetto titolo di specializzazione conseguito all’estero.

A questo punto il Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo quanto stabilito dalla recente sentenza del TAR del Lazio, dovrà necessariamente provvedere a riesaminare la domanda di riconoscimento presentata dalla ricorrente e potrà eventualmente richiedere alla stessa soltanto l’espletamento di misure compensative per procedere al predetto riconoscimento. 

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