Con la recente sentenza del 29 dicembre 2022 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, rigettando integralmente l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha stabilito la piena validità dei certificati “Adeverinta” rilasciati dal Ministero dell’Educazione nazionale della Romania ai fini del riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’insegnamento conseguita nel predetto Stato.
In tale pronuncia l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che in Romania:
– una laurea conseguita in Italia, e riconosciuta equivalente in Romania, sia un titolo che consente la frequenza dei percorsi di formazione degli insegnanti ed il conseguimento dei relativi titoli;
– a seguito di tale riconoscimento, del conseguimento del Nivel I e Nivel II e del rilascio del certificato Adeverinta, vi è la possibilità di insegnare, come peraltro attestato nei predetti certificati rilasciati dal Ministero rumeno.
Conseguentemente il Consiglio di Stato ha sottolineato che “se, dunque, il titolo di cui si discute consente l’insegnamento in Romania” non vi sarebbe alcuna ragione “per ritenerlo non riconoscibile in Italia ai sensi della Direttiva2005/36/CE”.
Ad ulteriore riprova del pieno valore abilitante dei titoli c.d. “Nivel I” e “Nivel II”, il Consiglio di Stato ha richiamato anche la nota GROW/E5/SW del 31 luglio 2019 della Commissione europea – Direzione generale Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI.
Nella predetta Nota la Commissione Europea, nel rilevare che sebbene il programma di formazione di livello I e II (‘Nivel I’ e ‘Nivel II’) rappresentasse soltanto una parte del programma formativo dell’abilitazione a insegnare, ha precisato che “il cittadino italiano [che] non ha né completato il periodo di tirocinio né superato l’esame nazionale […] non è quindi pienamente qualificato ai sensi della direttiva 2005/36/CE e che […] la direttiva non è pertanto applicabile”.
Inoltre l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che tale osservazione della Commissione Europea non andasse affatto interpretata nel senso di limitare il riconoscimento dell’equipollenza in Italia del certificato rilasciato dal Ministero rumeno, c.d. Adeverinta, sottolineando che “la medesima attestazione è riconducibile alla ‘attestazione di qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva2005/36/Ce, perché rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione, al quale l’appellato è stato ammesso a seguito del formale riconoscimento di equivalenza della laurea italiana a quella rumena da parte del CNRED”.
In conclusione l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, precisando di voler dare piena continuità all’indirizzo giurisprudenziale della Sesta Sezione, ha affermato il seguente principio di diritto:
«spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE».
Tale recente sentenza emessa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia che hanno seguito gli atti di intervento in tale giudizio di altri docenti in possesso del medesimo titolo di abilitazione estero, rappresenta un’importantissima pronuncia in favore dei numerosi docenti italiani che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento in Romania.
In particolare l’Amministrazione scolastica, in osservanza a tale principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria, non potrà più negare il valore abilitante dei certificati “Adeverinta” rilasciati dal Ministero rumeno dell’educazione nazionale e potrà eventualmente richiedere soltanto l’espletamento di alcune misure compensative prima di procedere a tale riconoscimento in Italia.