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ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO: AL VIA I RICORSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 89/2001 (CD. LEGGE PINTO) PER VIOLAZIONE DEL TERMINE DI RAGIONEVOLE DURATA

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Lo Studio Legale Naso & Parner’S avvia le adesioni per la proposizione di un ricorso ai sensi della Legge n. 89/2001 (cd. Legge Pinto), finalizzato ad ottenere un equo indennizzo per l’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, in violazione del diritto alla ragionevole durata del processo garantito dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Tale ricorso verrà presentato presso la Corte di Appello territorialmente competente.

CHI PUÒ ADERIRE:

Possono aderire al ricorso tutti i soggetti che abbiano preso parte a procedimenti giudiziari di durata irragionevole, anche se conclusi, presso:

  • Tribunale ordinario
  • Giudice del Lavoro
  • Corte d’Appello
  • Corte di Cassazione
  • Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
  • Commissione Tributaria Provinciale o Regionale
  • Corte dei Conti
  • Giudici di Pace

QUALI SONO I LIMITI DI DURATA “RAGIONEVOLE”:

Secondo la giurisprudenza della CEDU e della Cassazione, si presume irragionevole un processo che eccede le seguenti durate:

Primo grado (Tribunale, TAR, CTP, ecc.) 3 anni

Secondo grado (appello, CTR, Consiglio di Stato, ecc.) 2 anni

Cassazione  1 anno

Oltre tali limiti, si ha pertanto diritto ad un indennizzo per ogni anno (o frazione rilevante) di ritardo.

ENTRO QUALE TERMINE SI PUÒ PROPORRE IL RICORSO:

Il termine per presentare il ricorso ai sensi della Legge n. 89/2001 (cd. Legge Pinto) è di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza finale (cioè quando tale sentenza non risulta più impugnabile).

Per informazioni ed adesioni ai ricorsi è possibile inviare una mail a:  segreteriastudiolegalenaso@gmail.com

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