IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE CONDANNATO DAL T.A.R. LAZIO A RICONOSCERE I TITOLI DI ABILITAZIONE CONSEGUITI ALL’ESTERO.
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Il Ministero dell’Istruzione condannato dal T.A.R. Lazio ad accogliere la richiesta di un soggetto abilitatosi all’estero, qualora non evada la richiesta entro il termine di 4 mesi dalla richiesta corredata da tutta la documentazione attestante il possesso del titolo abilitante ai sensi della direttiva 2005/36/CE, recepita con d.lgs. n. 206/2007.
Il silenzio e l’inerzia dell’Amministrazione sono sanzionati con la nomina di un commissario ad acta che porti a termine la procedura.
Il riconoscimento dell’abilitazione in Italia dell’abilitazione conseguita all’estero rappresenta un’attività vincolata a cui il Ministero non può sottrarsi qualora la documentazione sia completa e rispondente alla normativa vigente.
Lo ha stabilito il T.A.R. Lazio con la sentenza n. 11053 pubblicata il 6 novembre 2017 (doc. 1), confermando che si tratta di attività vincolata: “Considerato che il ricorrente ritiene che il silenzio serbato dall’amministrazione sia illegittimo per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, L. 241/1990 e dell’art. 16 D.lgs. n. 206/2007 e chiede pertanto la declaratoria di illegittimità, con l’ordine al MIUR di adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari a riscontrare l’istanza nominando fin d’ora un Commissario ad acta che, in caso di persistente inadempimento, si sostituisca all’amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 117 c.p.a.; Ritenuto, in sede collegiale alla camera di consiglio del 24 ottobre 2017, che il ricorso sia da accogliere per la illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, sia per il superamento del termine prescritto per la conclusione dei procedimenti amministrativi del particolare tipo attivato con la richiesta di parte ricorrente sia per il superamento del termine generale previsto dall’art. 2 della legge 241/1990;
Ritenuto che l’amministrazione debba pronunciarsi nel termine di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se più breve, della presente sentenza e che, in caso di ulteriore protrarsi del silenzio, viene nominato sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Roma pro tempore o un suo delegato; Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione intimata di pronunciarsi sulla domanda del ricorrente sopra indicata, nel termine di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se più breve, della presente sentenza.
In caso di ulteriore inottemperanza da parte del MIUR si nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma pro tempore o di un suo delegato, con spese a carico dell’amministrazione soccombente”.
Pertanto, tutti i docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo all’estero possono produrre la richiesta corredata dalla documentazione attestante il possesso del titolo: in tal caso il Ministero è obbligato a riconoscere l’equipollenza entro il termine di 4 mesi.
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L’Abilitazione conseguita in Spagna è valida anche in italia – lo stabilisce il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con l’Ordinanza n. 4709 pubblicata il 30.10.2017, ha accolto il reclamo cautelare proposto dallo Studio Legale Naso & Partners avverso la nota ministeriale n. 2179 del 17.03.2017.
Con la predetta nota il MIUR, modificando i criteri previsti in precedenza, aveva subordinato il riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Spagna alla richiesta dell’ulteriore requisito del superamento del concorso pubblico per l’insegnamento in Spagna, o almeno di una parte dello stesso, o in alternativa richiedeva l’iscrizione nelle graduatorie straordinarie di professori supplenti delle Comunità autonome spagnole.
Secondo i predetti docenti abilitati in Spagna e difesi dall’Avv. Naso, tale nota ministeriale risultava palesemente illegittima perché frutto di un’erronea traduzione della documentazione inviata dal Ministero spagnolo, ove la laurea, unitamente al master, tuttora abilitano all’insegnamento nella scuola secondaria.
Tale interpretazione del MIUR aveva dunque determinato un blocco alle domande di riconoscimento del titolo per i docenti abilitati in Spagna.
Il Consiglio di Stato, accogliendo integralmente le argomentazioni proposte dallo Studio legale Naso, ha così ingiunto al MIUR di “utilizzare le modalità di riconoscimento delle quali ha fatto applicazione fino alla predetta nota del 20-03-2017”.
A breve si attende anche la sentenza del TAR Lazio. L’obiettivo dei ricorrenti è quello di annullare la nota ministeriale del 17 marzo 2017.