In queste settimane diversi docenti hanno purtroppo ricevuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito la notifica del provvedimento di rigetto in ordine alla procedura di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dai medesimi in Spagna.
In diversi casi l’Amministrazione scolastica ha motivato tali dinieghi sostenendo che tali titoli di specializzazione conseguiti presso diverse Università spagnole (tra cui la “Cardenal Herrera” di Castellón de la Plana e “Antonio De Nebrija” di Madrid) non sarebbero risultati dei validi titoli ufficiali previsti dall’ordinamento scolastico spagnolo bensì soltanto dei “titoli propri” e, conseguentemente, questi ultimi non erano idonei per essere utilizzati negli altri Paesi europei.
Tale motivazione appare palesemente illegittima.
In proposito si osserva che il TAR del Lazio ha già accolto, con la sentenza del 23 giugno 2023, un analogo ricorso proposto dallo Studio Legale con la seguente motivazione: “Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalle recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione su sostegno conseguiti all’estero ha affermato che il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo “tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE, come sta del resto già accadendo in analoghi casi già pervenuti all’attenzione di questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza.”;
– peraltro “anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa.”.
Più recentemente il TAR del Lazio ha ribadito tale orientamento, affermando che: “deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero rigetta l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti; non può infatti essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la richiamata differenza tra titoli ufficiali e “titoli propri” perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessato abbia il medesimo contenuto di quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, eventualmente previa adozione di specifiche e opportune misure compensative”.
Alla luce di quanto esposto, risulta opportuno impugnare tempestivamente – entro sessanta giorni – con ricorso al TAR del Lazio tale provvedimento di rigetto che è stato comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e relativo al mancato riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna.
Per informazioni ed adesioni al ricorso è possibile inviare una mail a: segreteriastudiolegalenaso@gmail.com