Contattaci

Seguici

STORICA SENTENZA PER IL PERSONALE SCOLASTICO CHE HA PRESTATO IL SERVIZIO MILITARE NON IN COSTANZA DI NOMINA: LA CORTE DI CASSAZIONE ACCOGLIE IL RICORSO DELLO STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS E STABILISCE LA SUA PIENA VALUTABILITA’ NELLE GRADUATORIE SCOLASTICHE

  • Home
  • Ricorsi Docenti
  • STORICA SENTENZA PER IL PERSONALE SCOLASTICO CHE HA PRESTATO IL SERVIZIO MILITARE NON IN COSTANZA DI NOMINA: LA CORTE DI CASSAZIONE ACCOGLIE IL RICORSO DELLO STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS E STABILISCE LA SUA PIENA VALUTABILITA’ NELLE GRADUATORIE SCOLASTICHE

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 8586 del 29.03.2024, ha integralmente accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Naso & Partners, stabilendo in via definitiva il pieno diritto del personale scolastico all’attribuzione dell’integrale punteggio per il servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina.

In tale pronuncia la Suprema Corte, richiamando la normativa di riferimento, ha evidenziato che l’art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati anche precedentemente all’assunzione di ruolo, prevede espressamente cheil periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, mentre l’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la “valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, al comma 1, chei periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblicie, al comma 2, cheai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Ebbene la Corte di Cassazione, richiamando il principio espresso nella precedente sentenza n. 41894/2021, ha sottolineato che non è corretta l’interpretazione secondo cui l’art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l’assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l’art. 84 del DPR nr. 417/1974”.

In particolare, secondo una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, il comma 2 non si sarebbe affatto posto in contrapposizione con il comma 1, limitandone la portata, ma ne avrebbe costituito specificazione, ovvero che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sarebbero risultati valutabili a fini concorsuali.

Secondo la Suprema Corte una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe apparsa inoltre testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Lungo tale linea interpretativa – in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 – la Corte di Cassazione ha precisato che il sistema generale andava dunque riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”.

Tali principi, secondo la Suprema Corte, dovevano pertanto trovare puntuale applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l’Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha dunque cassato la precedente sentenza della Corte d’Appello di Roma per non aver riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, ovvero per non aver ravvisato un contrasto tra l’art. 485 d. lgs. n. 297/1994 dell’art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 e non disapplicando la norma regolamentare.

Tale recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, secondo gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia che hanno seguito il ricorso, assume rilevante importanza in quanto risolve finalmente un contrasto giurisprudenziale sorto da diversi anni tra diversi Tribunali e Corti d’Appello nazionali, così sancendo – in via definitiva – il pieno diritto per tutto il personale scolastico all’attribuzione dell’integrale punteggio per il servizio militare prestato dal medesimo non in costanza di nomina.

Commenta:

css.php