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VALIDI TUTTI I PERIODI DI SERVIZIO PER IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA ANCHE SE SVOLTI IN DAD

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Con la sentenza in commento, pronunciata in data 7 dicembre 2021, il Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro – condividendo l’impostazione difensiva sostenuta dagli Avvocati Domenico Naso e Concetta  Dell’Aquila, ha accolto il ricorso presentato da un docente assunto nell’a.s. 2019/2020, con cui era stato impugnato il Decreto con cui era stata disposto il mancato superamento dell’anno di prova, emesso dal Dirigente Scolastico dell’Istituto presso cui il docente prestava servizio. 

Il personale docente, infatti, nel momento in cui viene assunto in ruolo, stipula un contratto di lavoro a tempo indeterminato e la successiva conferma in ruolo avviene dopo aver sostenuto il periodo di prova. 

A tal riguardo, il Giudice adito, dopo aver ripercorso il quadro normativo che disciplina il periodo di formazione e prova dei docenti, così come delineato in ricorso, ha espresso il seguente principio, con riferimento specifico alla prova nel periodo della Pandemia da COVID 19, precisando in sentenza che “non è stata emanata alcuna specifica previsione che escluda dal calcolo dei giorni utili per la sua validità le attività svolte a distanza/online – lezioni, attività collegiali o di formazione. Se ne desume che, sotto il profilo normativo, valgono le stesse disposizioni che valevano nell’epoca immediatamente antecedente all’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Ne discende che non vi sono ragioni ostative per applicare quanto regolamentato dal citato Decreto ministeriale n. 850/2015, per cui tutti i giorni di lezione anche con la DAD (didattica a distanza) o si sono tenute lezioni in modalità asincrona, ma anche i giorni in cui si partecipa da remoto ad attività collegiali o di formazione, vanno considerate utili al superamento dell’anno di prova e annessa validità.”.  

Quanto, poi, alla posizione specifica del ricorrente, docente di scienze motorie e sportive, il Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro – ha opportunamente considerato che “il fatto che il docente abbia svolto lezioni teoriche e non pratiche è dipeso da circostanze non imputabili al docente e dipese […], per l’altro, dall’emergenza sanitaria da COVID 19 che ha comportato tra le varie misure di Lockdown la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine grado a decorrere dal 5 marzo 2020 fino al termine delle attività didattiche, come disposto da ultimo dal DPCM del 17 maggio 2020 art. 1 comma 13, restando irrilevante che l’insegnamento pratico della materia di cui il ricorrente è docente sia evidentemente più difficilmente conciliabile con la DAD”. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro – con la sentenza in commento ha riconosciuto non solo il diritto del docente al positivo superamento della prova svolta nell’a.s. 2019/2020, con conseguente conferma in ruolo dal 01.09.2020, ma anche il diritto all’attribuzione della posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata in caso di riconoscimento ab origine del superamento dell’anno di prova, quindi dal 01.09.2020

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