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NUOVA PRONUNCIA FAVOREVOLE PER I DOCENTI DI SOSTEGNO CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE IN SPAGNA

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NUOVA PRONUNCIA FAVOREVOLE PER I DOCENTI DI SOSTEGNO CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE IN SPAGNA: IL CONSIGLIO DI STATO DISPONE LA RIAMMISSIONE DI UN RICORRENTE NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DI PRIMA FASCIA DELLE GPS

scuola sostegno spagna

Il Consiglio di Stato, con la recente Ordinanza del 3 dicembre 2021, ha stabilito l’illegittimità del decreto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS di un docente che risultava in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna.

In particolare il predetto docente, dopo aver conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in Spagna e depositato la relativa istanza di riconoscimento presso il Ministero dell’Istruzione, aveva presentato la domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi delle GPS. Pur tuttavia l’Ambito Territoriale di Potenza aveva poi disposto la sua esclusione dalle predette graduatorie, ritenendo erroneamente che il medesimo fosse privo del titolo di accesso.

Conseguentemente tale docente, al fine di far valere i propri diritti, ha presentato ricorso al TAR Basilicata e, successivamente, appello cautelare al Consiglio di Stato, assistito dallo Studio Legale Naso & Partners. Con l’Ordinanza del 3 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha accolto tale appello cautelare con la seguente motivazione: “sembra di dubbia legittimità – in relazione al combinato disposto degli artt. 7 co. 4, lett. e) dell’O.M. n. 60/2020, 1, 2 e 7 del D.M. n.51/2021 nonché 3 e 4 del D.M. n. 242/2021 – la decisione dell’Amministrazione di escludere dagli elenchi aggiuntivi alle GPS i docenti che non soltanto hanno conseguito all’estero il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il termine del 31 luglio 2021, ma che entro la medesima data hanno pure presentato l’istanza di riconoscimento presso il competente organo ministeriale”.

Inoltre il Consiglio di Stato ha disposto l’immediato reinserimento del ricorrente nei predetti elenchi riconoscendo che “l’esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per cui è causa è idonea a produrre un pregiudizio grave e irreparabile, privando la parte privata della chance occupazionale, con conseguente lesione di un bene giuridico di primario rilievo facente parte del patrimonio giuridico individuale”.

Secondo gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia tale ordinanza del Consiglio di Stato, rappresenta una nuova pronuncia favorevole per tutti i docenti che hanno conseguito tale titolo di specializzazione in Spagna ed intendono inserirsi nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

A questi ultimi infatti l’Amministrazione scolastica non potrà più legittimamente negare il diritto all’inserimento negli elenchi aggiunti di I prima fascia, essendo tali docenti in attesa che il Ministero dell’Istruzione completi la procedura istruttoria ed emetta il relativo provvedimento di riconoscimento.

Il Consiglio di Stato, con la recente Ordinanza del 3 dicembre 2021, ha stabilito
l’illegittimità del decreto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle
GPS di un docente che risultava in possesso del titolo di specializzazione sul
sostegno conseguito in Spagna.

scuola sostegno spagna
In particolare il predetto docente, dopo aver conseguito il titolo di specializzazione
sul sostegno in Spagna e depositato la relativa istanza di riconoscimento presso il
Ministero dell’Istruzione, aveva presentato la domanda di inclusione negli elenchi
aggiuntivi delle GPS.
Pur tuttavia l’Ambito Territoriale di Potenza aveva poi disposto la sua esclusione
dalle predette graduatorie, ritenendo erroneamente che il medesimo fosse privo del
titolo di accesso.
Conseguentemente tale docente, al fine di far valere i propri diritti, ha presentato
ricorso al TAR Basilicata e, successivamente, appello cautelare al Consiglio di Stato,
assistito dallo Studio Legale Naso & Partners.
Con l’Ordinanza del 3 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha accolto tale appello
cautelare con la seguente motivazione: “sembra di dubbia legittimità – in relazione al
combinato disposto degli artt. 7 co. 4, lett. e) dell’O.M. n. 60/2020, 1, 2 e 7 del D.M.
n.51/2021 nonché 3 e 4 del D.M. n. 242/2021 – la decisione dell’Amministrazione di
escludere dagli elenchi aggiuntivi alle GPS i docenti che non soltanto hanno
conseguito all’estero il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il termine del
31 luglio 2021, ma che entro la medesima data hanno pure presentato l’istanza di
riconoscimento presso il competente organo ministeriale”.
Inoltre il Consiglio di Stato ha disposto l’immediato reinserimento del ricorrente nei
predetti elenchi riconoscendo che “l’esclusione del ricorrente dagli elenchi
aggiuntivi delle graduatorie per cui è causa è idonea a produrre un pregiudizio
grave e irreparabile, privando la parte privata della chance occupazionale, con
conseguente lesione di un bene giuridico di primario rilievo facente parte del
patrimonio giuridico individuale”.
Secondo gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia tale ordinanza del Consiglio
di Stato, rappresenta una nuova pronuncia favorevole per tutti i docenti che hanno
conseguito tale titolo di specializzazione in Spagna ed intendono inserirsi nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
A questi ultimi infatti l’Amministrazione scolastica non potrà più legittimamente
negare il diritto all’inserimento negli elenchi aggiunti di I prima fascia, essendo tali
docenti in attesa che il Ministero dell’Istruzione completi la procedura istruttoria ed
emetta il relativo provvedimento di riconoscimento.

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