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Diploma “Brocca” e concorsi pubblici: il TAR Lazio reintegra la docente esclusa dal concorso docenti

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Diploma “Brocca” e concorsi pubblici: il TAR Lazio reintegra la docente esclusa dal concorso docenti di cui al Decreto Dipartimentale M.I. n. 499 del 21.04.2020.

Importante vittoria dello Studio Legale Naso & Partner’s dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma che, con sentenza pubblicata il 17/04/2026, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Domenico Naso e dall’Avv. Francesca Virga nell’interesse di una docente illegittimamente esclusa dal concorso ordinario docenti di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado”.

La vicenda trae origine dall’esclusione della candidata dalla procedura concorsuale, nonostante il superamento delle prove e il suo posizionamento tra i vincitori, sulla base della presunta inidoneità del titolo di studio posseduto.

In particolare, l’Amministrazione scolastica aveva negato valore al diploma conseguito nell’ambito della sperimentazione “Brocca”, ritenendolo non equipollente alla maturità scientifica richiesta.

Il TAR Lazio ha ritenuto fondate le censure sollevate dalla difesa della docente, valorizzando il principio di fondamentale rilievo del legittimo affidamento del candidato nei confronti dell’operato della Pubblica Amministrazione.

Il Collegio ha, difatti, evidenziato come la docente fosse già stata inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze e avesse svolto per anni incarichi di insegnamento proprio nella medesima classe di concorso seppur a tempo determinato, circostanza idonea a consolidare una ragionevole aspettativa circa la validità del titolo posseduto.

Secondo le argomentazioni offerte dal T.A.R. Lazio, è rilevante il comportamento concludente dell’Amministrazione in sede di conferimento alla ricorrente di <<[…] incarichi di insegnamento, anche nella classe di concorso per cui è causa, per circa tre anni (circostanza incontestata in giudizio). Vero è che si trattava di incarichi a tempo determinato, ma è altrettanto vero che si sarebbe in presenza di una discriminazione di tale tipologia di lavoro, in violazione dei principi UE, laddove si ritenesse di non dover considerare il ripetuto conferimento di contratti di tal genere come idoneo a ingenerare un legittimo affidamento in ordine al possesso del requisito […]>>.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente pieno reintegro della ricorrente nella procedura concorsuale e nella relativa graduatoria di merito.

Si tratta di una pronuncia di grande rilievo, che si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alla tutela dell’affidamento dei cittadini e alla coerenza dell’azione amministrativa, in particolare nel settore scolastico.

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