In questi ultimi mesi numerosi membri del personale ATA hanno purtroppo verificato di non aver
ottenuto – nelle relative graduatorie per le supplenze – l’attribuzione del punteggio integrale di sei
punti per il servizio militare (o servizio civile assimilato) prestato non in costanza di nomina.
In particolare, il personale ATA ha subito una ingiustificata riduzione a 0,60 punti, invece di 6
punti, nelle graduatorie di III fascia per l’anno di servizio militare che non è stato svolto in costanza
di nomina.
Tale mancata attribuzione del punteggio di sei punti per il personale scolastico risulta palesemente
illegittima.
Ed invero la Corte di Cassazione ha emesso l’Ordinanza 35380 del 18.11.2021 con la quale ha
precisato che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L.
230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera
(art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7
d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall’art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in
costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.)”.
In una precedente pronuncia anche il Consiglio di Stato aveva stabilito, ai fini dell’attribuzione del
punteggio, la piena “valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché
svolto dopo il conseguimento del titolo di studio”.
In proposito si evidenzia che i ricorsi proposti dallo Studio Legale Naso & Partners sono stati
recentemente accolti dai Tribunali di Milano e Ravenna, i quali hanno stabilito il pieno diritto
dei ricorrenti ad ottenere 6 punti nelle graduatorie A.T.A. di terza fascia per il servizio militare
svolto dai medesimi non in costanza di nomina.
Si avviano pertanto le adesioni al ricorso individuale che verrà presentato presso il Tribunale del
Lavoro al fine di richiedere l’integrale attribuzione di sei punti nelle graduatorie di III fascia del
personale ATA relativamente al servizio militare che non è stato svolto in costanza di nomina.
Per partecipare al ricorso è necessario che il servizio militare (o il servizio civile assimilato):
1) Sia stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di accesso;
2) Sia stato prestato NON in costanza di nomina.
E’ inoltre necessario trasmettere allo Studio Legale una certificazione attestante il servizio militare
(o servizio civile assimilato) svolto non in costanza di nomina e copia delle graduatorie definitive
A.T.A. di terza fascia dove risulti tale mancata attribuzione del punteggio di sei punti.
Per informazioni ed adesioni al ricorso è possibile inviare una mail a:
segreteriastudiolegalenaso@gmail.com