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RICONOSCIMENTO SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITO IN ROMANIA: TAR LAZIO SOSPENDE L’EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO

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RICONOSCIMENTO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITO IN ROMANIA: IL TAR DEL LAZIO SOSPENDE L’EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO EMESSO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Con la recente Ordinanza del 25 maggio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha disposto la sospensione dell’efficacia di un provvedimento di rigetto emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con cui era stata respinta l’istanza di una docente per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania.

titoli sostegno estero

Tale decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che ha più volte censurato i provvedimenti di diniego ministeriale fondati su motivazioni ritenute non pienamente conformi ai principi del diritto nazionale ed europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

In particolare, il Giudice Amministrativo, nell’accogliere l’istanza cautelare della ricorrente, ha evidenziato i seguenti punti cruciali, già emersi in precedenti pronunce:

– La questione della natura abilitante del titolo è superata: Il TAR del Lazio ha ribadito che le argomentazioni del Ministero relative alla presunta assenza di natura abilitante del titolo nel Paese di origine sono state già risolte e superate dai principi sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 18-22/2022;

– La motivazione sulle divergenze formative deve essere rigorosa: Il TAR del Lazio ha inoltre sottolineato che un eventuale diniego fondato su differenze tra i percorsi formativi italiano e straniero deve essere supportato da una motivazione “svolta in maniera rigorosa”. Questo rigore è necessario per non pregiudicare il sistema di diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali, che ha come obiettivi il rafforzamento del mercato interno e la promozione della libera circolazione dei lavoratori;

– L’obbligo di considerare le misure compensative: Anche qualora sussistano differenze formative tra gli ordinamenti, l’Amministrazione non può procedere al rigetto automatico dell’istanza. Al contrario, ha l’obbligo di valutare se tali differenze possano essere colmate attraverso “adeguate misure compensative”, come tirocini o prove attitudinali, in conformità con la normativa e la giurisprudenza europea e nazionale.

L’orientamento del TAR Lazio, confermato da tale recente Ordinanza, indica pertanto una chiara tendenza a censurare i dinieghi del Ministero quando questi appaiono fondati su istruttorie incomplete o su motivazioni non allineate ai principi fondamentali del diritto nazionale ed europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

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