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ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO CONSEGUITA IN SPAGNA: IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE L’APPELLO DELLO Studio Legale Naso & Partners E STABILISCE L’ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE AL RICONOSCIMENTO PER LE CLASSI DI CONCORSO A-12 E A-22

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Il Consiglio di Stato, con due distinte sentenze del 22 giugno 2023, ha accolto gli appelli dello Studio Legale Naso & Partners stabilendo l’illegittimità del provvedimento di rigetto al riconoscimento delle abilitazioni all’insegnamento conseguite in Spagna per le classi di concorso: A-12 (Discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado).

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In precedenza due docenti, entrambe laureate in Italia e che avevano poi conseguito il Master en profesorado presso Università spagnole al fine di conseguire il titolo di abilitazione all’insegnamento, avevano ricevuto il provvedimento di rigetto al riconoscimento in Italia per le predette classi di concorso.

In particolare l’Amministrazione aveva negato il riconoscimento delle abilitazioni alle predette docenti, sostenendo che le medesime non sarebbero risultate abilitate per le specifiche classi di concorso di cui avevano richiesto il riconoscimento in Italia.

Le predette docenti si sono pertanto rivolte allo Studio Legale Naso & Partners al fine di tutelare i propri diritti dinanzi al Giudice amministrativo.

Il TAR del Lazio aveva inizialmente respinto i predetti ricorsi e dunque le predette docenti hanno impugnato tali sentenze, presentando appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Con le due recenti sentenze del 22 giugno 2023 il Consiglio di Stato ha integralmente accolto entrambi gli appelli con la seguente motivazione: “secondo quanto desumibile dai principi espressi dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 18, 19, 20 e 21 del 29 dicembre 2022 da ritenersi in questa sede applicabili in quanto pertinenti ai fini della decisione della causa, deve ritenersi illegittimo il provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna che si limita a recepire quanto stabilito nell’Acreditaciónsenza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza neppure analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti, configurandosi una carenza di motivazione sia ai sensi della l. n. 241 del 1990 sia ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1, 1-bis e 3 del d. lgs. n. 206 del 2007.

Inoltre il Consiglio di Stato ha altresì precisato: “non può essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la mera non coincidenza dei settori disciplinari di interesse dell’appellante con quelli indicati nell’Acreditación perchéil Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e di congrua motivazione, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessata abbia il medesimo contenuto “professionalizzante” di quello richiesto in Italia per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva, se necessario, l’adozione di specifiche e opportune misure compensative.

La menzionata non coincidenza dei settori può, infatti, costituire un elemento di valutazione ma non, di per sé, la ragione della decisione, non potendo la valutazione prescindere da un esame in concreto del percorso di formazione seguito.

Secondo gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia tali recenti sentenze del Consiglio di Stato confermano nuovamente come l’Amministrazione scolastica, anche in virtù dei principi espressi nelle predette sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, risulti tenuta ad esaminare puntualmente il percorso di studi di ciascun istante, potendo dunque richiedere unicamente agli stessi di sostenere eventuali misure compensative prima di procedere a tale riconoscimento in Italia.

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