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TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITI ALL’ESTERO: NUOVA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO CHE RIBADISCE LA PIENA COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO PER IL LORO RICONOSCIMENTO IN ITALIA 

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Con la recente sentenza del 31 agosto 2023 il Consiglio di Stato si è nuovamente espresso in ordine alla procedura di riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, ribadendo che l’Amministrazione competente al loro riconoscimento in Italia deve essere individuata nel Ministero dell’Istruzione e del Merito.

In particolare i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato: “Come anche di recente ribadito da questa Sezione (cfr. la sentenza n. 4378 del 2023), l’amministrazione competente al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero deve essere individuata nel Ministero dell’istruzione (ora dell’istruzione e del merito), anche dopo l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, con il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca; convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 12). Ciò nello specifico in base al vigente ordinamento dei ministeri, e in particolare dell’art. 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che attribuisce al Ministero dell’istruzione la seguente funzione: «riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell’educazione comuni ai paesi dell’Unione europea»”.

A questo punto il Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo quanto stabilito dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato, dovrà necessariamente provvedere ad esaminare tali domande di riconoscimento, potendo eventualmente richiedere agli istanti unicamente l’espletamento di alcune misure compensative.

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