Al via la presentazione delle domanda di ricostruzione della carriera modalità, tempi, adempimenti e diritti: ecco cosa sapere.
Con l’avvio dell’anno scolastico riparte la procedura per la ricostruzione di carriera e di adeguamento della fascia retributiva.
La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità, la quale, entro 30 giorni, dovrà procedere con la predisposizione del relativo “decreto” per la determinazione degli incrementi stipendiali.
Il “decreto” andrà, pertanto, inviato alla sezione provinciale del MEF competente per territorio che, quale soggetto secondario di spesa, dovrà provvedere alla registrazione e all’adeguamento della retribuzione.
La legge n. 107/2015 prevede, difatti, che la domanda debba essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico.
La modalità di invio è esclusivamente telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal M.I. sul portale Istanze Online compilando anche la “Dichiarazione dei servizi”.
La domanda di Ricostruzione carriera:
Il personale della scuola è tenuto a presentare l’istanza entro e non oltre 10 anni decorrenti dalla conferma in ruolo, pena la perdita del diritto.
Pertanto il personale confermato in ruolo a seguito del superamento dell’anno di prova, potrà richiedere il riconoscimento dei servizi prestati – a tempo determinato e in altro ruolo – cosi potrà determinerà la fascia stipendiale di appartenenza e l’adeguamento della propria retribuzione.
Modalità di Ricostruzione della carriera
Ricordiamo che nella ricostruzione iniziale il servizio pre-ruolo viene valutato per intero nei primi 4 anni di servizio e per i 2/3 nel periodo eccedente e che per tutti i nuovi immessi in ruolo l’Amministrazione applica la 1^ fascia stipendiale 0-8 con la conseguente perdita della precedente 1^ fascia stipendiale 0-2 .
Invero, va sottolineato che a differenza di quanto continua ad applicare illegittimamente l’Amministrazione La Cassazione è intervenuta in materia stabilendo il principio dell’intero riconoscimento del servizio pre-ruolo senza alcuna riduzione.
Sempre la Cassazione ha affermato che per tutto il personale della Scuola che ha svolto anche un breve incarico di supplenza prima del settembre 2011, ha diritto a vedersi riconosciuta anche la 1^ fascia retributiva prevista dal CCNL 2006/2009.
L’Amministrazione è, infatti, tenuta a lavorare le domande provenienti dai propri dipendenti entro e non oltre il termine di 30 giorni, decorso il quale gli stessi avranno la possibilità di presentare ricorso al Giudice del lavoro per ottenere in tempi più rapidi l’adeguamento stipendiale e la liquidazione degli arretrati maturati.
Numerose sono le pronunce dei Tribunali italiani che, vagliando i ricorsi presentati dai dipendenti della scuola per ottenere la ricostruzione integrale di carriera, hanno accolto le ragioni di detto personale, condannando l’Amministrazione scolastica, non solo ad adeguare il trattamento economico dei propri dipendenti, bensì anche al pagamento di importanti somme in loro favore a titolo di arretrati.
Nonostante le innumerevoli sentenze che lo hanno visto soccombente, il Ministero dell’Istruzione non ha comunque ritenuto di dover prendere in considerazione gli ulteriori orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi sul punto, continuando a riconoscere solo parzialmente gli anni di precariato svolti dai propri dipendenti e a lavorare le domande provenienti dagli stessi con estremo ritardo rispetto alle tempistiche dettate dalla normativa di settore.
Difatti, lo Studio legale Naso è già da tempo impegnato a tutelare il personale scolastico nelle procedure di ricostruzione di carriera e di adeguamento della retribuzione.
Il riallineamento della Carriera
Anche per il personale della scuola già da tempo in ruolo è previsto uno specifico adempimento per l’aggiornamento della propria ricostruzione di carriera difatti, la ricostruzione di carriera va aggiornata al compimento del:
sedicesimo anno di servizio per i docenti laureati della scuola secondaria superiore;
diciottesimo anno per i DSGA, per i docenti della scuola di infanzia, primaria, personale educatico, personale insegnante della scuola secondaria di I grado, per i docenti diplomati della scuola secondaria di II grado;
ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore;
ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie.
Cosa deve fare il personale interessato
L’aggiornamento va richiesto dall’interessato attraverso una specifica istanza da presentare alla propria scuola di titolarità
Prescrizione
La prescrizione per il riallineamento succitato è decennale, quinquennale ai fini economici.
Per ogni opportuno approfondimento e consulenza lo Studio Legale Naso & Partners è da sempre vicino al personale della Scuola.