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Documento informativo sulla Riforma della Disabilità – D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62

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Guida informativa, legale e operativa sul D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62
Aggiornamento: 4 ottobre 2026

1. Premessa

Il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 ha introdotto una riforma organica della disciplina della disabilità, ridefinendo la nozione stessa di persona con disabilità e modificando in profondità il sistema di accertamento, presa in carico e programmazione dei sostegni (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Prefazione)(DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo I / Art. 3.).

riforma disabilità

La riforma persegue una finalità precisa: superare un modello fondato esclusivamente sulla menomazione o sulla patologia e costruire un sistema centrato sulla persona, sul suo funzionamento concreto nei contesti di vita e sulla rimozione delle barriere che ostacolano la partecipazione sociale (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo I / Art. 3.) (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo III / Art. 18.).

Questo documento offre:

un inquadramento normativo;
un’analisi dei principali istituti introdotti dalla riforma;
istruzioni operative pratiche;
indicazioni legali per la tutela dei diritti.

2. Finalità della riforma

Il D.Lgs. n. 62/2024 disciplina:

la definizione della condizione di disabilità;
la valutazione di base;
l’accomodamento ragionevole;
la valutazione multidimensionale;
l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Prefazione).
La riforma si colloca nel solco del modello bio-psico-sociale, che considera la disabilità non come mero effetto di una patologia, ma come il risultato dell’interazione tra compromissioni durature e barriere ambientali, organizzative, relazionali e sociali (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo I / Art. 3.) (Sentenza n. 183/2025).

3. La nuova definizione di persona con disabilità

Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 3 della legge n. 104/1992, è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, e che siano accertate all’esito della valutazione di base (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo I / Art. 3.).

3.1 Cosa cambia in concreto
La novità principale è che:

la disabilità non coincide automaticamente con la malattia;
non ogni condizione patologica di lunga durata integra, di per sé, una condizione di disabilità;
occorre verificare se quella compromissione, nel contesto reale di vita, produca un ostacolo concreto alla partecipazione (Sentenza n. 183/2025).
La giurisprudenza ha già evidenziato che la nuova nozione ha carattere relazionale e sociale, e non può essere ridotta alla sola diagnosi clinica (Sentenza n. 183/2025).

3.2 Livelli di sostegno
La riforma distingue tra:

necessità di sostegno di livello lieve o medio;
necessità di sostegno intensivo, quando la compromissione riduce l’autonomia personale in misura tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo I / Art. 3.).
Il sostegno intensivo determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo I / Art. 3.).

4. La valutazione di base

4.1 Che cos’è
La valutazione di base è il nuovo procedimento diretto ad accertare la condizione di disabilità ai fini dell’accesso ai sostegni (Sentenza n. 183/2025) (Circolare numero 42 del 17-02-2025).

È il passaggio che sostituisce progressivamente il precedente sistema frammentato di accertamenti e rappresenta il presupposto per i successivi interventi, inclusa l’eventuale attivazione del progetto di vita.

4.2 Chi la gestisce
Il procedimento è affidato in via esclusiva all’INPS, soggetto pubblico titolare della nuova procedura (Circolare numero 42 del 17-02-2025).

4.3 Come si avvia
Secondo le istruzioni INPS, una delle innovazioni più rilevanti consiste nel fatto che il procedimento si avvia mediante l’invio telematico del certificato medico introduttivo, che costituisce l’unica procedura di presentazione dell’istanza e non richiede più, nelle aree in cui il nuovo sistema è attivo, una distinta domanda amministrativa del cittadino (Messaggio numero 4014 del 28-11-2024).

4.4 Criteri e strumenti della valutazione
La valutazione di base utilizza classificazioni e strumenti coerenti con il modello bio-psico-sociale, tra cui ICD e ICF, come ricordato anche dalla giurisprudenza (Sentenza n. 183/2025).

Sul piano pratico, ciò significa che non viene considerata solo la diagnosi, ma anche:

il funzionamento della persona;
l’autonomia residua;
l’incidenza delle barriere;
la possibilità di partecipazione nei diversi contesti di vita.
5. Sperimentazione e regime temporale
Alla data del 4 ottobre 2026, la riforma è ancora in fase di applicazione progressiva.

Le fonti disponibili confermano che:

la sperimentazione è partita dal 1° gennaio 2025 in nove province: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste (Messaggio numero 4014 del 28-11-2024) (Circolare numero 42 del 17-02-2025);
l’estensione all’intero territorio nazionale è prevista dal 1° gennaio 2027 (Sentenza n. 183/2025).
5.1 Conseguenze operative
Fino alla piena generalizzazione del nuovo sistema:

nei territori già coinvolti dalla sperimentazione si applicano le nuove regole procedurali INPS (Messaggio numero 4014 del 28-11-2024) (Circolare numero 42 del 17-02-2025);
nelle restanti aree continuano a rilevare le discipline transitorie e i modelli organizzativi non ancora integralmente sostituiti.
È quindi essenziale verificare, caso per caso:

il territorio competente;
il tipo di istanza da presentare;
la disciplina applicabile alla data di avvio del procedimento.
6. La valutazione multidimensionale e il progetto di vita
6.1 Funzione del progetto di vita
Il cuore della riforma è il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, che è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità, migliorandone le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita e facilitandone inclusione e partecipazione su base di uguaglianza con gli altri (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo III / Art. 18.).

6.2 Contenuto del progetto
Il progetto di vita individua, per qualità, quantità e intensità:

strumenti;
risorse;
interventi;
benefici;
prestazioni;
servizi;
accomodamenti ragionevoli (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo III / Art. 18.).
Può riguardare, tra l’altro:

scuola;
formazione superiore;
casa e abitare;
lavoro;
relazioni sociali;
sostegni alla famiglia;
misure per superare povertà, emarginazione ed esclusione sociale (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo III / Art. 18.).
6.3 Centralità della persona
La persona con disabilità è titolare del progetto di vita:

ne può chiedere l’attivazione;
concorre a determinarne i contenuti;
può richiederne modifiche e integrazioni;
lo costruisce secondo i propri desideri, aspettative e scelte (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo III / Art. 18.).
Questa partecipazione attiva non è un elemento accessorio, ma un principio strutturale della riforma (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo III / Art. 18.).

6.4 Natura del progetto
Il progetto non deve essere inteso come mera somma di piani separati. La giurisprudenza ha chiarito che esso è un documento coordinato e condiviso tra i soggetti coinvolti, anche se può richiamare o allegare singoli programmi o piani settoriali, purché vi sia una valutazione unitaria e condivisa “a monte” (Sentenza n. 662/2025).

7. L’accomodamento ragionevole
7.1 Cos’è
L’accomodamento ragionevole è lo strumento volto ad assicurare, nei casi concreti, il godimento effettivo dei diritti da parte della persona con disabilità, quando la mera applicazione delle regole generali non sia sufficiente (Sentenza n. 662/2025).

7.2 Limiti e presupposti
Secondo il D.Lgs. n. 62/2024, l’accomodamento ragionevole:

deve essere necessario, adeguato, pertinente e appropriato;
deve essere compatibile con le risorse effettivamente disponibili;
non deve imporre un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato (Sentenza n. 662/2025) (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo II / Art. 17.)(LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 / Art. 5-bis.).
7.3 Regola fondamentale: funzione sussidiaria
L’accomodamento ragionevole opera in via sussidiaria e non sostituisce né limita il diritto pieno alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente (Sentenza n. 662/2025).

Questa regola ha un rilievo pratico decisivo: l’amministrazione o il soggetto obbligato non possono usare l’accomodamento ragionevole per ridurre tutele già dovute per legge.

7.4 Tutela in caso di rifiuto
In caso di rifiuto dell’accomodamento ragionevole:

contro concessionari di pubblico servizio o soggetti privati, l’interessato e le associazioni legittimate possono chiedere l’intervento dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità per la verifica della discriminazione, ferma restando la possibilità di agire in giudizio (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo II / Art. 17.)(LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 / Art. 5-bis.).
8. Istruzioni operative per persone con disabilità e famiglie
8.1 Se si deve avviare un nuovo accertamento
Verificare anzitutto il territorio competente.
Nelle province interessate dalla sperimentazione, il procedimento di accertamento si avvia tramite il nuovo certificato medico introduttivo trasmesso telematicamente all’INPS dal medico certificatore (Messaggio numero 4014 del 28-11-2024)(Circolare numero 42 del 17-02-2025).

Operativamente:
rivolgersi al medico certificatore abilitato;
far predisporre il certificato medico introduttivo completo;
verificare che l’istanza sia correttamente riferita al territorio di residenza o domicilio rilevante;
conservare ricevute, protocolli e ogni documento clinico e funzionale utile;
predisporre documentazione non solo sanitaria, ma anche relativa a scuola, lavoro, autonomia personale e barriere incontrate.
8.2 Come preparare la documentazione
È opportuno raccogliere:

certificazioni mediche specialistiche;
relazioni terapeutiche e riabilitative;
verbali pregressi;
documenti scolastici o lavorativi rilevanti;
descrizione delle difficoltà quotidiane e delle barriere ambientali o organizzative;
eventuali proposte di sostegno o di adattamento già formulate.
Poiché il modello è bio-psico-sociale, la documentazione più efficace è quella che collega la compromissione alle conseguenze concrete nei contesti di vita (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo I / Art. 3.)(Sentenza n. 183/2025)(DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo III / Art. 18.).

8.3 Come chiedere il progetto di vita
Dopo la valutazione di base, la persona con disabilità può chiedere l’elaborazione del progetto di vita e partecipare direttamente alla sua costruzione (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo III / Art. 18.).

È consigliabile arrivare all’incontro con:
obiettivi chiari;
priorità individuate;
indicazione dei sostegni necessari;
eventuale proposta scritta articolata per scuola, lavoro, abitazione, salute, mobilità e vita sociale.
8.4 Cosa fare se il progetto non è adeguato
Se il progetto:

omette bisogni essenziali;
riduce ingiustificatamente servizi;
non considera le richieste della persona;
si limita a richiamare la scarsità di risorse senza una vera istruttoria,
si può contestarne la legittimità.

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che la sola insufficienza di risorse non basta, da sola, a giustificare il diniego o la riduzione dei servizi: è necessaria una valutazione concreta, motivata, proporzionata e svolta in contraddittorio con la famiglia o con l’interessato (Sentenza n. 662/2025).

9. Istruzioni operative per enti pubblici, servizi sociali e amministrazioni
9.1 Obblighi organizzativi
Gli enti coinvolti devono strutturare procedure coerenti con il nuovo impianto normativo, assicurando:

presa in carico integrata;
partecipazione effettiva della persona;
coordinamento tra area sociale, sanitaria, educativa e lavorativa;
motivazione puntuale dei provvedimenti.
9.2 Redazione del progetto di vita
Nel predisporre il progetto di vita occorre:

partire dagli obiettivi della persona;
effettuare una valutazione effettivamente multidimensionale;
coordinare i diversi piani e interventi;
indicare misure, risorse, tempi e soggetti attuatori;
motivare puntualmente eventuali limitazioni o rigetti.
Un progetto costruito come semplice assemblaggio di documenti settoriali, senza una sintesi decisionale unitaria, rischia di essere inadeguato sotto il profilo sostanziale (Sentenza n. 662/2025).

9.3 Uso corretto dell’accomodamento ragionevole
L’accomodamento ragionevole:

non è un istituto “residuale di bilancio”;
non può comprimere diritti già riconosciuti;
deve risultare calibrato sul caso concreto e proporzionato (Sentenza n. 662/2025)(DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo II / Art. 17.).
9.4 Motivazione dei dinieghi
Ogni diniego o riduzione di misure di sostegno deve essere sorretto da:

istruttoria completa;
valutazione individualizzata;
comparazione degli interessi coinvolti;
motivazione specifica.
Il mero richiamo astratto ai limiti finanziari espone l’atto a un elevato rischio di illegittimità (Sentenza n. 662/2025).

10. Istruzioni operative per scuole, università, datori di lavoro e gestori di servizi
10.1 Principio generale
La riforma rafforza un assetto in cui l’accesso ai diritti deve essere garantito in modo effettivo e non meramente formale. La logica sottesa è quella della non regressione delle tutele e dell’effettiva rimozione degli ostacoli alla partecipazione (SENTENZA del Consiglio di Stato numero 3274 del 27-04-2026).

10.2 Datori di lavoro
Per i datori di lavoro è essenziale distinguere tra:

mera malattia;
condizione di disabilità rilevante in senso giuridico.
La giurisprudenza ha evidenziato che non ogni patologia di lunga durata implica automaticamente disabilità; occorre un accertamento in concreto del nesso tra compromissione e ostacolo alla piena partecipazione professionale (Sentenza n. 183/2025).

Sul piano pratico, il datore di lavoro dovrebbe:
valutare il funzionamento concreto della persona;
esaminare possibili adattamenti organizzativi ragionevoli;
documentare le soluzioni considerate;
evitare automatismi espulsivi o trattamenti indirettamente discriminatori.
10.3 Università e servizi pubblici
Il principio di effettività delle tutele impone che le amministrazioni non si limitino a opporre motivazioni organizzative standardizzate. Il Consiglio di Stato ha valorizzato il principio di non regressione delle tutele e la necessità di un esame in concreto delle esigenze della persona con disabilità (SENTENZA del Consiglio di Stato numero 3274 del 27-04-2026).

10.4 Concessionari di pubblico servizio e soggetti privati
In presenza di richiesta di accomodamento ragionevole:

occorre aprire un’istruttoria reale;
valutare misure alternative praticabili;
motivare puntualmente l’eventuale rigetto.
In caso contrario, può configurarsi una discriminazione da rifiuto di accomodamento ragionevole, suscettibile di attivare la tutela dinanzi all’Autorità Garante e in sede giudiziaria (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo II / Art. 17.)(LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 / Art. 5-bis.).

11. Profili legali di maggiore rilievo
11.1 Superamento del modello solo sanitario
Il primo dato giuridico essenziale è che la disabilità va letta oggi come categoria che incorpora:

compromissione;
contesto;
barriere;
partecipazione (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo I / Art. 3.)(Sentenza n. 183/2025).
Questa impostazione incide sull’interpretazione di tutta la materia: verbali, servizi, scuola, lavoro, trasporti, accessibilità.

11.2 Centralità della partecipazione della persona
La persona con disabilità non è semplice destinataria passiva di prestazioni, ma soggetto titolare del progetto di vita e co-determinante dei suoi contenuti (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo III / Art. 18.).

11.3 Limiti all’uso del vincolo di bilancio
La carenza di risorse non elimina l’obbligo di istruttoria, di contraddittorio e di motivazione. La riduzione o il diniego di sostegni non possono essere legittimati da formule generiche o stereotipate (Sentenza n. 662/2025).

11.4 Divieto di arretramento delle tutele
Le nuove regole non possono essere interpretate in senso riduttivo o tale da produrre un abbassamento del livello di protezione già concretamente riconosciuto alle persone con disabilità (SENTENZA del Consiglio di Stato numero 3274 del 27-04-2026).

12. Check-list operative
12.1 Per cittadini e famiglie
verificare se il territorio rientra nella sperimentazione (Messaggio numero 4014 del 28-11-2024)(Circolare numero 42 del 17-02-2025);
attivare il certificato medico introduttivo;
raccogliere documentazione sanitaria e funzionale;
descrivere le barriere nei contesti di vita;
chiedere il progetto di vita con proposta dettagliata;
pretendere motivazioni puntuali in caso di diniego o riduzione di servizi.
12.2 Per enti pubblici
organizzare un’istruttoria integrata;
garantire la partecipazione della persona;
redigere un progetto di vita unitario;
distinguere tra prestazioni dovute per legge e accomodamenti ragionevoli;
motivare ogni limitazione con valutazione concreta e proporzionata.
12.3 Per datori di lavoro e gestori di servizi
evitare automatismi fondati sulla sola diagnosi;
valutare gli impatti concreti nel contesto organizzativo;
esaminare accomodamenti ragionevoli;
verbalizzare il percorso decisionale;
motivare adeguatamente eventuali dinieghi.
13. Questioni applicative ancora sensibili
Alla data odierna, la riforma presenta ancora profili applicativi che richiedono attenzione:

la coesistenza tra sistema sperimentale e sistema ordinario fino alla piena estensione nazionale (Messaggio numero 4014 del 28-11-2024)(Circolare numero 42 del 17-02-2025)(Sentenza n. 183/2025);
la necessità di uniformare prassi territoriali differenti;
il corretto coordinamento tra accertamento INPS, servizi territoriali e amministrazioni coinvolte;
il rischio di utilizzare impropriamente il limite delle risorse come giustificazione generalizzata (Sentenza n. 662/2025).
Per questo, l’applicazione corretta della riforma dipenderà in larga misura dalla qualità dell’istruttoria, dalla capacità di coordinamento tra enti e dalla tenuta delle garanzie partecipative.

14. Conclusioni
La riforma introdotta dal D.Lgs. n. 62/2024 segna un passaggio di sistema: dalla mera certificazione della menomazione alla costruzione di un percorso centrato sulla persona, sui suoi obiettivi e sul suo diritto a partecipare ai contesti di vita in condizioni di uguaglianza (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo I / Art. 3.)(DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo III / Art. 18.).

I punti chiave da tenere fermi sono i seguenti:

la disabilità va accertata in chiave bio-psico-sociale (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo I / Art. 3.)(Sentenza n. 183/2025);
la valutazione di base è il nuovo snodo di accesso ai sostegni (Messaggio numero 4014 del 28-11-2024)(Circolare numero 42 del 17-02-2025);
il progetto di vita è il perno della presa in carico personalizzata (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo III / Art. 18.);
l’accomodamento ragionevole opera come strumento sussidiario di effettività dei diritti (Sentenza n. 662/2025)(DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo II / Art. 17.);
i dinieghi e le riduzioni di servizi devono essere istruiti e motivati in modo rigoroso (Sentenza n. 662/2025);
il nuovo sistema non può tradursi in una regressione delle tutele (SENTENZA del Consiglio di Stato numero 3274 del 27-04-2026).
Fonti essenziali richiamate
Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Prefazione)
Art. 3 D.Lgs. 62/2024 / nuova formulazione art. 3 L. 104/1992 (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo I / Art. 3.)
Art. 18 D.Lgs. 62/2024 (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo III / Art. 18.)
Art. 17 D.Lgs. 62/2024 e art. 5-bis L. 104/1992 (DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 / Capo II / Art. 17.)(LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 / Art. 5-bis.)
INPS, Messaggio n. 4014 del 28 novembre 2024 (Messaggio numero 4014 del 28-11-2024)
INPS, Circolare n. 42 del 17 febbraio 2025 (Circolare numero 42 del 17-02-2025)
TAR Marche, sentenza n. 662/2025 (Sentenza n. 662/2025)
Tribunale di Rovigo, sentenza n. 183/2025 (Sentenza n. 183/2025)
Consiglio di Stato, sentenza n. 3274/2026 (SENTENZA del Consiglio di Stato numero 3274 del 27-04-2026)

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