OGGETTO: Obblighi di pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). Inquadramento nell’ambito della direzione e gestione dell’istituzione scolastica, elenco dei contenuti obbligatori e regime delle responsabilità.
1. Premessa e finalità della nota
La presente nota illustra in modo organico gli obblighi di pubblicazione che il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni») pone a carico delle istituzioni scolastiche statali. Si sofferma in particolare sulla posizione del Dirigente scolastico e sulle conseguenze dell’inadempimento.
![]()
La trasparenza è intesa dall’ordinamento come accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.) (Delibera n. 34/2015/PARI) (Sentenza n. 5515/2013).
Per la scuola non costituisce un adempimento accessorio. È parte integrante della funzione di direzione, gestione e rappresentanza dell’istituzione attribuita al Dirigente scolastico dall’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. Quadro normativo di riferimento Legge 6 novembre 2012, n. 190.
Ha delegato il Governo al riordino degli obblighi di pubblicità, compresa l’individuazione delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento (LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 / Art. 1.).
Ha stabilito che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione sui siti web istituzionali secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione (Sentenza n. 1614/2026).
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. FOIA). Le disposizioni principali sono:
art. 9: impone di collocare nella home page del sito istituzionale un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», che contiene i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Vieta filtri e soluzioni tecniche che impediscano l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / ((Capo I-ter / Art. 9.);
artt. 2, comma 2, e 3: chiunque ha diritto di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione né identificazione, e di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare i dati pubblicati (Sentenza n. 20 del 27/02/2019);
art. 8, comma 3: i dati sono pubblicati per cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo. Restano comunque fermi i diversi termini previsti per specifici obblighi (Sentenza n. 3877/2015);
art. 43: definisce i compiti del Responsabile della trasparenza (Sentenza n. 3477/2015);
artt. 45, 46 e 47: disciplinano vigilanza, responsabilità e sanzioni (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / Capo VI / Art. 45.)(Delibera numero 670 del 17/07/2019)(DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / Capo VI / Art. 47.).
Atti di indirizzo ANAC:
Delibera n. 430 del 13 aprile 2016, «Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013», e relativo allegato 2 contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione per le scuole (Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 – Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)(Sentenza n. 134/2025);
Determinazione n. 1310/2016, prime linee guida sugli obblighi di pubblicazione dopo il D.Lgs. 97/2016, con relativo allegato 1 (Delibera n. 302 del 27 giugno 2023) (Delibera n. 114 del 15 marzo 2023).
3. Il Dirigente scolastico quale Responsabile della trasparenza
Il sistema scolastico presenta una peculiarità organizzativa. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) è individuato nel Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. I dirigenti di ambito territoriale operano come suoi referenti (Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 – Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
Per la trasparenza, invece, l’ANAC ha individuato il Dirigente scolastico quale Responsabile della trasparenza (RT) di ogni istituzione scolastica. Questa scelta consente di acquisire e gestire i dati direttamente alla fonte, di verificare costantemente l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e di garantire la qualità dei dati pubblicati, come richiesto dall’art. 6 del D.Lgs. 33/2013 (Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 – Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
Ne derivano in capo al Dirigente scolastico i seguenti compiti:
a) istituzione e manutenzione della sezione «Amministrazione trasparente» sul sito istituzionale (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / ((Capo I-ter / Art. 9.);
b) controllo stabile sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni (Sentenza n. 3477/2015);
c) organizzazione dei flussi informativi interni (DSGA, uffici di segreteria, collaboratori), così da garantire il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare (Sentenza n. 3477/2015) (Decreto Ministeriale n. 146 del 22 luglio 2025);
d) pronuncia sulle istanze di accesso civico e controllo della loro regolare attuazione. In caso di inerzia del RT, il titolare del potere sostitutivo è il dirigente dell’ambito territoriale (Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 – Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33);
e) segnalazione dei casi di inadempimento o di adempimento parziale all’ufficio di disciplina e agli altri organi competenti, in relazione alla loro gravità (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / Capo VI / Art. 43.).
La posizione del Dirigente scolastico è dunque duplice. È responsabile della produzione e trasmissione dei dati, in quanto unico organo dirigenziale che adotta gli atti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali (Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 – Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33). È inoltre responsabile della pubblicazione e del controllo. Questa concentrazione di funzioni riduce sensibilmente gli spazi per invocare l’altrui responsabilità in caso di omissione.
Le responsabilità del Dirigente scolastico non escludono quelle del personale che, per competenza, concorre agli adempimenti. È il caso del DSGA per gli atti di natura amministrativo-contabile: la giurisprudenza ha confermato la rilevanza disciplinare delle relative omissioni (Sentenza n. 134/2025).
4. L’art. 19 del D.Lgs. 33/2013: bandi di concorso e procedure selettive
4.1. Contenuto della norma
L’art. 19 disciplina un obbligo specifico di pubblicazione, che si aggiunge agli altri obblighi di pubblicità legale. Le amministrazioni devono pubblicare:
i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione;
i criteri di valutazione della commissione;
le tracce delle prove scritte;
le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
I dati sono pubblicati nella sottosezione «Bandi di concorso» di «Amministrazione trasparente».
4.2. Applicazione all’istituzione scolastica
Il reclutamento del personale docente e ATA di ruolo è gestito prevalentemente a livello centrale e periferico del Ministero. L’art. 19 trova tuttavia applicazione diretta per tutte le procedure selettive bandite dalla singola istituzione scolastica per individuare personale cui conferire rapporti di lavoro o incarichi. A titolo esemplificativo:
avvisi di selezione di personale interno o esterno (esperti, tutor, figure di supporto), anche nell’ambito di progetti PON/PNRR/FSE;
avvisi per il reclutamento di personale per attività di ampliamento dell’offerta formativa;
procedure comparative per l’individuazione di figure professionali.
Per ciascuna procedura vanno pubblicati l’avviso, i criteri e le griglie di valutazione dei titoli, le eventuali tracce, le graduatorie provvisorie e definitive. Per gli incarichi conferiti va coordinata la pubblicazione con le sottosezioni «Consulenti e collaboratori» (art. 15) e «Personale» (art. 18) (Decreto Ministeriale n. 154 del 31 luglio 2025).
5. Elenco dei documenti e dei dati da pubblicare in «Amministrazione trasparente»
L’elenco segue l’articolazione in sottosezioni prevista dall’allegato alle Linee guida ANAC (Delibera n. 430/2016 e Determinazione n. 1310/2016) (Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 – Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) (Delibera n. 302 del 27 giugno 2023). Riporta per ciascuna voce la norma di riferimento del D.Lgs. 33/2013, adattata alla realtà scolastica. Restano salve le eventuali esclusioni o semplificazioni previste dalle Linee guida ANAC per le istituzioni scolastiche.
5.1. Disposizioni generali (artt. 10 e 12)
Riferimenti al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ambito regionale, adottato dall’USR, e alla sezione trasparenza (Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 – Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
Atti generali:
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Regolamento d’istituto;
regolamenti interni (es. attività negoziale, viaggi d’istruzione, uso dei laboratori);
Patto educativo di corresponsabilità;
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e codice disciplinare;
riferimenti normativi su organizzazione e attività.
Attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ove richieste.
5.2. Organizzazione (artt. 13 e 14)
Organi di indirizzo (Consiglio d’istituto, Giunta esecutiva) con composizione e competenze.
Articolazione degli uffici, organigramma e funzionigramma, nominativi dei responsabili.
Telefono e posta elettronica, compresa la casella PEC istituzionale.
Dati concernenti il Dirigente scolastico, nei limiti di applicabilità dell’art. 14 alla dirigenza scolastica precisati dalle Linee guida ANAC n. 241/2017 (Delibera n. 302 del 27 giugno 2023) e tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019 (Sentenza n. 20 del 27/02/2019) (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / Capo II / Art. 14.).
5.3. Consulenti e collaboratori (art. 15)
Per ciascun incarico di collaborazione o consulenza vanno pubblicati:
estremi dell’atto di conferimento e curriculum vitae;
incarichi o cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.;
compensi, comunque denominati;
attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di conflitti di interesse.
5.4. Personale (artt. 16, 17, 18, 20 e 21)
Dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato.
Personale non a tempo indeterminato e relativo costo.
Tassi di assenza del personale.
Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, con durata e compenso (Decreto Ministeriale n. 154 del 31 luglio 2025).
Contrattazione collettiva nazionale e contrattazione integrativa d’istituto, con relazione tecnico-finanziaria e illustrativa certificata dai revisori.
5.5. Bandi di concorso (art. 19)
Avvisi di selezione, criteri di valutazione della commissione, tracce delle prove, graduatorie (v. § 4).
5.6. Performance (art. 20)
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance e dati relativi alla loro distribuzione, compreso il bonus/valorizzazione del merito del personale docente, ove previsto. Il grado di dettaglio segue le indicazioni ANAC per il settore scolastico.
5.7. Provvedimenti (art. 23)
Elenchi dei provvedimenti del Dirigente scolastico, con particolare riguardo agli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni (es. reti di scuole, convenzioni, accordi di partenariato), da aggiornare periodicamente.
5.8. Bandi di gara e contratti (art. 37)
Atti e informazioni sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nel rispetto della disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Il Codice prevede l’assolvimento di gran parte degli obblighi mediante comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e collegamento ipertestuale dalla sezione (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / ((Capo I-ter / Art. 9.).
Nomina del RASA, determine a contrarre, provvedimenti di aggiudicazione, composizione delle commissioni e curricula dei componenti.
5.9. Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (artt. 26 e 27)
Criteri e atti di concessione di vantaggi economici di importo superiore a mille euro, ove ricorrenti (es. contributi a studenti, borse di studio). La pubblicazione deve avvenire in modo da non rendere identificabili i beneficiari in condizione di disagio economico-sociale o con informazioni sullo stato di salute (v. § 6).
5.10. Bilanci (art. 29)
Programma annuale e conto consuntivo, completi dei documenti e degli allegati, anche in forma sintetica, aggregata e semplificata (Sentenza n. 3877/2015). Si coordinano con gli obblighi di pubblicazione del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, che ha sostituito il D.I. n. 44/2001 richiamato in (Sentenza n. 3877/2015).
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ove applicabile.
5.11. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)
Patrimonio immobiliare detenuto e canoni di locazione o affitto versati o percepiti.
5.12. Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31)
Atti dei Revisori dei conti: relazioni al programma annuale e al conto consuntivo.
Eventuali rilievi della Corte dei conti.
5.13. Servizi erogati (art. 32)
Carta dei servizi e standard di qualità.
5.14. Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33 e 36)
Dati sui pagamenti, in relazione alla tipologia di spesa, all’ambito temporale e ai beneficiari.
Indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti, ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / Capo IV / Art. 33.).
IBAN e modalità per i pagamenti informatici (pagoPA).
5.15. Attività e procedimenti (art. 35)
Tipologie di procedimento, con responsabile, termini di conclusione, modulistica e strumenti di tutela.
Recapiti dell’ufficio responsabile dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.
5.16. Altri contenuti
Prevenzione della corruzione: nominativi del RPC regionale e dei referenti; relazione annuale.
Accesso civico: modalità di esercizio dell’accesso civico «semplice» e «generalizzato», nominativi del RT e del titolare del potere sostitutivo, registro degli accessi.
Accessibilità e catalogo dei dati: obiettivi annuali di accessibilità.
Dati ulteriori eventualmente pubblicati dall’istituzione.
6. Qualità delle informazioni e tutela dei dati personali
Le informazioni pubblicate devono essere integre, costantemente aggiornate, complete, tempestive, di semplice consultazione e comprensibili (art. 6). Vanno pubblicate in formato di tipo aperto e riutilizzabile (art. 7) (LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 / Art. 1.)(Decreto Ministeriale n. 146 del 22 luglio 2025). Ogni contenuto deve indicare la data di pubblicazione o di ultimo aggiornamento, il periodo di riferimento e l’ufficio competente (Decreto Ministeriale n. 146 del 22 luglio 2025).
Il Dirigente scolastico deve contemperare la trasparenza con la protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679; D.Lgs. 196/2003):
vanno pubblicati solo i dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza;
vanno resi non intelligibili i dati personali non pertinenti;
non vanno mai diffusi dati relativi alla salute o comunque appartenenti a categorie particolari, che riguardino alunni, famiglie o personale.
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità dell’amministrazione per la diffusione di dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma. Ha precisato che la conformità a direttive interne non esclude la colpa: la pubblicazione di dati personali deve trovare fondamento in una previsione di legge (Sez. Seconda Civile, Sentenza n. 26267 del 11/09/2023). L’obbligo di trasparenza va quindi assolto con diligenza qualificata, sia contro l’omissione sia contro l’eccesso di pubblicazione.
7. Strumenti di vigilanza e di tutela
7.1. Accesso civico e tutela giurisdizionale
In caso di omessa pubblicazione, chiunque può presentare istanza di accesso civico (art. 5, comma 1). Non occorre motivazione né legittimazione qualificata (Delibera n. 34/2015/PARI) (Sentenza n. 5515/2013). In caso di inerzia o diniego, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo e poi ricorrere al giudice amministrativo (art. 116 c.p.a.).
La giurisprudenza amministrativa ha già ordinato a un’istituzione scolastica di pubblicare sul sito, entro trenta giorni, il programma annuale e il conto consuntivo completi di documenti e allegati (Sentenza n. 3877/2015). In altri casi ha nominato un commissario ad acta per la persistente inottemperanza e condannato l’amministrazione alle spese di lite (Sentenza n. 3477/2015).
7.2. Poteri di vigilanza e d’ordine dell’ANAC
L’Autorità nazionale anticorruzione controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. Esercita poteri ispettivi e ordina di procedere alla pubblicazione entro un termine non superiore a trenta giorni (art. 45, comma 1) (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / Capo VI / Art. 45.). L’Autorità adotta regolarmente provvedimenti d’ordine nei confronti di amministrazioni con sezioni carenti o prive di contenuti (Delibera n. 302 del 27 giugno 2023) (Delibera numero 193 del 09 marzo 2021) (Delibera n. 114 del 15 marzo 2023), e rende pubblici i relativi provvedimenti (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / Capo VI / Art. 45.).
8. Responsabilità e sanzioni a carico del Dirigente scolastico
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione espone il Dirigente scolastico a un sistema articolato di responsabilità, che possono concorrere tra loro.
8.1. Responsabilità disciplinare (artt. 43, comma 5, e 45, comma 4)
Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare.
L’ANAC segnala l’illecito all’ufficio per i procedimenti disciplinari dell’amministrazione interessata (art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001). Lo scopo è attivare il procedimento a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / Capo VI / Art. 45.).
Per i dirigenti scolastici la competenza disciplinare spetta all’Ufficio scolastico regionale.
Gli inadempimenti sono segnalati anche ai vertici dell’amministrazione e, se del caso, alla Corte dei conti (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / Capo VI / Art. 45.)(DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / Capo VI / Art. 43.).
La giurisprudenza del lavoro ha riconosciuto la rilevanza disciplinare delle omissioni di pubblicazione in un’istituzione scolastica. Ha ribadito che il Dirigente scolastico è responsabile della trasparenza e deve pubblicare atti, documenti e dati secondo l’allegato 2 della Delibera ANAC n. 430/2016 (Sentenza n. 134/2025).
8.2. Responsabilità dirigenziale e incidenza sul trattamento economico (art. 46)
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione (Delibera numero 670 del 17/07/2019):
costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs. 165/2001);
è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi di trasparenza, che devono essere indicati negli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, rileva anche ai fini del conferimento di successivi incarichi (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / Capo II / Art. 14.).
8.3. Responsabilità amministrativo-contabile (art. 46)
L’inadempimento costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, perseguibile davanti alla Corte dei conti (Delibera numero 670 del 17/07/2019).
8.4. Inefficacia degli atti e sanzioni specifiche
Per alcune tipologie di atti la pubblicazione è condizione di efficacia:
Incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15): la pubblicazione dei dati condiziona l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e la liquidazione dei compensi. Se il compenso viene pagato senza la previa pubblicazione, il dirigente che ha disposto il pagamento è soggetto a una sanzione pari alla somma corrisposta.
Sovvenzioni e vantaggi economici superiori a mille euro (art. 26, comma 3): la pubblicazione è condizione legale di efficacia del provvedimento. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è rilevabile anche dal destinatario e comporta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile.
8.5. Sanzioni amministrative pecuniarie (art. 47)
L’art. 47 prevede sanzioni pecuniarie per la violazione di specifici obblighi di comunicazione e pubblicazione, in particolare quelli degli artt. 14 e 22, comma 2 (Delibera numero 670 del 17/07/2019) (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / Capo VI / Art. 47.). Le sanzioni sono irrogate dall’ANAC secondo la L. 24 novembre 1981, n. 689 e il proprio regolamento (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / Capo VI / Art. 47.).
Per il Dirigente scolastico l’applicabilità va valutata in relazione ai limiti di estensione dell’art. 14 alla dirigenza scolastica. In ogni caso vale la presunzione di colpa dell’autore dell’illecito amministrativo (art. 3 L. 689/1981): grava sul trasgressore l’onere di provare di aver fatto il possibile per osservare la legge (Sez. Seconda Civile, Sentenza n. 26267 del 11/09/2023).
8.6. Conseguenze processuali
In caso di accoglimento del ricorso in materia di accesso civico, l’istituzione è condannata alla pubblicazione e, di regola, alle spese di lite. Tale onere può a sua volta essere fonte di responsabilità erariale del dirigente inadempiente (Sentenza n. 3877/2015)(Sentenza n. 3477/2015).
9. Indicazioni operative
Per prevenire le responsabilità indicate, si raccomanda al Dirigente scolastico di:
verificare la presenza in home page della sezione «Amministrazione trasparente», articolata secondo l’allegato alle Linee guida ANAC, e l’assenza di blocchi all’indicizzazione (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / ((Capo I-ter / Art. 9.);
effettuare una ricognizione dei contenuti mancanti o non aggiornati sulla base dell’elenco di cui al § 5, con particolare attenzione a bilanci, contrattazione integrativa, incarichi, provvedimenti e procedure selettive ex art. 19;
adottare un atto organizzativo interno (decreto/direttiva al DSGA e agli uffici) che individui per ogni obbligo l’ufficio che produce il dato, il responsabile della trasmissione, i tempi di aggiornamento e le modalità di controllo (Decreto Ministeriale n. 146 del 22 luglio 2025);
pubblicare in formato aperto, indicando data di pubblicazione o aggiornamento e periodo di riferimento, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali (Decreto Ministeriale n. 146 del 22 luglio 2025) (Sez. Seconda Civile, Sentenza n. 26267 del 11/09/2023);
rispettare la durata quinquennale della pubblicazione e conservare i dati scaduti secondo le modalità di legge (Sentenza n. 3877/2015);
istituire e aggiornare il registro degli accessi e pubblicare le modalità di esercizio dell’accesso civico;
documentare i controlli periodici svolti, anche come prova della diligenza esigibile in un eventuale procedimento disciplinare o sanzionatorio (Sez. Seconda Civile, Sentenza n. 26267 del 11/09/2023).
10. Conclusioni
L’obbligo di pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» è un dovere d’ufficio immediatamente cogente. Nelle istituzioni scolastiche si concentra in capo al Dirigente scolastico, quale Responsabile della trasparenza e organo di gestione dell’istituzione (Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 – Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
L’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 ne costituisce una declinazione specifica per le procedure di reclutamento e selezione. Si inserisce in un più ampio sistema di obblighi, la cui violazione genera:
responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativo-contabile;
in taluni casi, inefficacia degli atti e sanzioni specifiche;
l’esposizione dell’istituzione ai poteri d’ordine dell’ANAC e a condanne giurisdizionali (DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 / Capo VI / Art. 45.) (Delibera numero 670 del 17/07/2019) (Sentenza n. 3877/2015).
L’esatto e tempestivo adempimento costituisce pertanto un parametro essenziale della corretta direzione dell’istituzione scolastica.
[Luogo], [data]
[Firma] [Nome e cognome / qualifica]
Riferimenti principali:
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 5, 6, 7, 8, 9, 12-37, 43, 45, 46, 47;
L. 6 novembre 2012, n. 190;
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 21, 25 e 55-bis;
Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 e relativo allegato 2;
Determinazione ANAC n. 1310/2016;
Corte cost., sent. n. 20/2019;
Cass., Sez. II civ., n. 26267/2023;