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LA CASSAZIONE RIVOLUZIONA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER IL PERSONALE PRECARIO

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La Cassazione dice sì: per i lavoratori precari della P.A. anche chi è già stato stabilizzato ha diritto al risarcimento

Un cambio di rotta storico: la Corte Suprema chiude definitivamente con la tesi che l’assunzione in ruolo “sana” tutto il precariato pregresso

Per anni, migliaia di lavoratori precari della pubblica amministrazione — insegnanti, operatori sanitari, personale degli enti locali, dipendenti di enti di ricerca — si sono sentiti rispondere dai giudici la stessa cosa: «Sei già in ruolo, il danno è sanato, non hai diritto a nient’altro».

risarcimento precari

Chi lavorava con contratti a tempo determinato rinnovati più volte dalla stessa amministrazione pubblica accumulava anni di precariato illegittimo. Quando finalmente veniva assunto a tempo indeterminato — stabilizzato — il giudice dichiarava cessata ogni controversia: la stabilizzazione valeva come risarcimento. Il pregresso era cancellato.

Questa interpretazione, nata dalla giurisprudenza prima ancora che dalla legge, aveva un senso: mancava una norma chiara e i giudici avevano riempito il vuoto. Ma aveva un effetto paradossale: chi era stato stabilizzato non otteneva nulla. Chi non era stato stabilizzato otteneva il risarcimento. Una disuguaglianza difficile da giustificare.

Nel settembre 2024, il legislatore è intervenuto modificando l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, la norma che regola il lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni. Il testo oggi prevede espressamente che, in caso di abusiva successione di contratti a termine, il giudice stabilisce un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Nessuna eccezione. Nessuna clausola di salvaguardia per chi è già stato stabilizzato.

Il passato è al sicuro

Per i lavoratori che hanno già ottenuto la stabilizzazione, il risarcimento per

gli anni di precariato illegittimo che hanno preceduto l’assunzione in ruolo è oggi riconosciuto dalla legge e confermato dalla Corte Suprema.

La stabilizzazione ottenuta non è persa, non è messa in discussione.

Ma accanto ad essa, e indipendentemente da essa, vive il diritto a essere indennizzati per gli anni di incertezza, di rinuncia a opportunità di lavoro migliori, di contributi non versati regolarmente, di una carriera costruita su basi precarie.

Quell’indennità va da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità. Il giudice la determina guardando a quanto è durato l’abuso, quanti contratti si sono susseguiti, quanto grave è stata la condotta dell’amministrazione. Se la stabilizzazione è avvenuta proprio in conseguenza dell’abuso, il giudice potrà tenerne conto per calibrare l’importo — ma non per negare il diritto.

La sentenza interessa potenzialmente tutti i lavoratori del pubblico impiego contrattualizzato — scuola, sanità, enti locali, università, enti di ricerca, settore AFAM — che abbiano subito una successione abusiva di contratti a termine e siano poi stati stabilizzati, con cause in corso o ancora da proporre nei limiti della prescrizione.

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