Inquadramento Generale e Quadro Normativo
Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (pubblicato in G.U. n. 63 del 15 marzo 2023) costituisce il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.
In attuazione del disposto normativo, l’ANAC ha adottato le apposite Linee Guida (approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023) relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

La presente informativa sintetizza le previsioni normative, le tutele previste per i segnalanti, le modalità operative del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e le indicazioni sul delicato bilanciamento tra riservatezza del whistleblower e diritto di Difesa.
1. Segnalante – Whistleblower (Artt. 2 e 3, D. Lgs. 24/2023)
Il whistleblower è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Possono segnalare violazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con le Istituzioni Scolastiche:
I dipendenti pubblici;
I lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Ministero o delle Istituzioni Scolastiche;
I lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
I soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
Fase precontrattuale/di selezione: quando il rapporto non è ancora iniziato e le informazioni sono state acquisite durante la selezione;
Periodo di prova;
Successivamente allo scioglimento del rapporto: se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
2. Oggetto della Segnalazione ed Esclusioni (Art. 2, D. Lgs. 24/2023)
Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni di cui all’art. 2, c. 1, lett. a) acquisite nel contesto lavorativo, riguardanti normative nazionali ed europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, tra cui:
Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, e condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
Violazioni di norme UE o nazionali in materia di appalti pubblici, protezione dei dati personali, sicurezza delle reti/sistemi informativi, tutela dell’ambiente, servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio;
Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o riguardanti il mercato interno.
La segnalazione può avere ad oggetto anche fondati sospetti su violazioni commesse o che potrebbero essere commesse, nonché condotte volte ad occultare tali violazioni.
Requisiti di ammissibilità ed esclusioni:
Le segnalazioni devono essere chiare e circostanziate. Non sono ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già di dominio pubblico o basate su mere indiscrezioni o “voci di corridoio”.
Sono escluse dalla disciplina: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, inerenti esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico ovvero ai rapporti con le figure gerarchicamente superiori.
3. Canali di Segnalazione Disponibili
La normativa prevede quattro canali fruibili:
Canale interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
Canale esterno (presso l’ANAC);
Divulgazione pubblica (tramite stampa o mezzi di diffusione di massa);
Denuncia all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti.
4. Canale di Segnalazione Interna del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Art. 4 D. Lgs. 24/2023)
Il whistleblower segnala le violazioni al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del M.I.M. mediante l’apposita procedura informatica accessibile dalla rete intranet del Ministero.
Il canale interno garantisce la riservatezza della persona segnalante, del coinvolto, dei soggetti menzionati, del contenuto della segnalazione e della documentazione, prevedendo:
Avviso di ricevimento inviato al segnalante entro 7 giorni dalla ricezione;
Interlocuzioni ed eventuale richiesta di integrazioni;
Riscontro finale entro 3 mesi dall’avviso di ricevimento (o dalla scadenza dei 7 giorni).
Presentazione a soggetto diverso dal RPCT o al Superiore Gerarchico:
Se la segnalazione è presentata a un soggetto diverso dal RPCT e il segnalante dichiara (o lascia desumere) di volersi avvalere delle tutele whistleblowing, la segnalazione deve essere trasmessa al RPCT entro 7 giorni, dandone contestuale notizia al segnalante.
Ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e della Delibera ANAC n. 311/2023, la segnalazione può essere presentata anche al superiore gerarchico, il quale è tenuto a trasmetterla al soggetto competente entro 7 giorni.
5. Tutele Garantite dalla Legge (Artt. 12, 16–21 D. Lgs. 24/2023)
A. Obbligo di Riservatezza (Art. 12)
L’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso espresso, fatta eccezione per le persone competenti a ricevere e gestire la segnalazione.
Il RPCT garantisce la riservatezza anche dei soggetti coinvolti o menzionati.
La segnalazione è sottratta per legge sia all’accesso documentale sia all’accesso civico generalizzato.
B. Divieto di Ritorsione (Art. 17)
I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione. È vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione (anche solo tentato o minacciato) posto in essere in ragione della segnalazione che provochi un danno ingiusto.
C. Misure di Sostegno (Art. 18)
Presso l’ANAC è istituito l’elenco degli Enti del Terzo Settore che forniscono alle persone segnalanti informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, protezione da ritorsioni, diritti del coinvolto e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
D. Limitazione della Responsabilità (Art. 20)
Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni coperte da obblighi di segreto (diverso da quello professionale forense e medico), copyright o protezione dati, se al momento della segnalazione aveva ragionevoli motivi di ritenere la rivelazione necessaria e la stessa sia avvenuta nelle modalità di legge.
E. Perdita delle Tutele e Sanzioni (Art. 16, c. 3)
Le tutele decadono qualora sia accertata (anche con sentenza di primo grado) la responsabilità penale del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave. In tali ipotesi, al segnalante possono essere irrogate sanzioni disciplinari.
6. Segnalazione Esterna all’ANAC (Art. 5, D. Lgs. 24/2023)
Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’ANAC quando:
Ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
Ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non avrebbe efficace seguito o determinerebbe il rischio di ritorsioni;
Ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
7. Divulgazione Pubblica (Art. 15, D. Lgs. 24/2023)
La divulgazione pubblica (tramite stampa o mezzi elettronici) è consentita quando:
Il segnalante ha previamente effettuato segnalazione interna ed esterna (o direttamente esterna) e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti;
Sussiste un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
Sussiste il rischio fondato di ritorsioni o che la segnalazione esterna non abbia efficace seguito (es. timore di occultamento/distruzione di prove o collusione di chi riceve la segnalazione).