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Tutela legale dei diritti del Lavoratore : Sicurezza

La prima fonte di norme a tutela dei lavoratori è il Codice civile che contiene, in attuazione dei principi contenuti nella Costituzione, disposizioni di carattere generale che individuano i principali diritti e i doveri dei lavoratori.

In particolare, nel Codice civile vengono espressamente riconosciuti i contratti collettivi di lavoro come fonti che disciplinano specificamente i rapporti tra lavoratori ed aziende appartenenti ai diversi settori produttivi.

In tema di sicurezza nell’ambiente di lavoro, vi è un insieme di leggi per la tutela delle condizioni di salute del lavoratore, dal Testo unico sulla sicurezza, alle norme per la prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, con la previsione di regole ed obblighi precisi a carico del datore di lavoro.

tutela del lavoratore

MORTE DEL LAVORATORE DA AMIANTO: Corte di Cassazione – Sezione 4 Penale, Sentenza 15 aprile 2020 n. 12151.

Con la sentenza n. 12151/2020 la Cassazione ha rigettato il ricorso degli imputati, condannati per aver cagionato la morte di una lavoratrice a causa della mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie ad evitare l’esposizione della stessa all’amianto.

In particolare la Cassazione ha condannato i legali rappresentanti della società per il reato di omicidio colposo, per aver cooperato con negligenza, imprudenza ed imperizia, violando le norme sulla prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro.

La vittima ha infatti riportato, a causa dell’esposizione a particelle di amianto, lesioni rappresentate da un mesotelioma pleurico maligno, che ne ha cagionato la morte.

La Cassazione ha accertato l’origine professionale della malattia e, conseguentemente, il nesso causale tra l’esposizione all’amianto e l’evento morte, stante l’unicità del rapporto lavorativo della vittima con l’impresa.

– L’AGGRAVANTE DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE NON E’ ESCLUSA DALL’ASSENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO: Corte di Cassazione – Sezione Quarta Penale – Sentenza 28 marzo 2019, n. 13583.

Le norme antinfortunistiche previste dalla legge sono poste a tutela non solo dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovano nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza.

Con la sentenza n. 13583/2019 la Cassazione, in tema di omicidio e lesioni personali colposi, ha stabilito che l’aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non è esclusa dall’insussistenza di un rapporto di lavoro, posto che il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia nei confronti di tutti i soggetti che si relazionano con la fonte di pericolo dallo stesso generata.

Il procedimento trae origine dall’infortunio mortale occorso al dipendente di una società di trasporto merci il quale, dopo aver trasportato il materiale all’interno dello stabilimento di una società terza, si era posto alla guida di un carrello elevatore, di proprietà di altra società, per effettuare uno spostamento, mansione alla quale non era tenuto.

La Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, in presenza di un legame causale tra la violazione delle norme antinfortunistiche e l’evento dannoso.

Ciò in quanto, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale, il datore di lavoro è ritenuto titolare di una posizione di garanzia per i danni provocati non solo ai propri dipendenti, ma anche a terzi che frequentano le strutture aziendali.

– RIDERS: STESSE TUTELE DEI LAVORATORI SUBORDINATI: Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020, ha affermato che si applicano le norme sul lavoro subordinato, nella loro complessità, a quei lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).

I giudici della Suprema Corte, nell’evidenziare come sia improprio parlare di “tertium genus” tra collaborazioni coordinate ex art. 409, comma 3, c.p.c. e rapporti di lavoro subordinato, hanno chiarito che l’art. 2 del d.lgs. 81/2015 non ha introdotto una categoria intermedia di rapporto di lavoro ma ha voluto assicurare ad una particolare tipologia di collaboratori autonomi, caratterizzata dalla sussistenza di alcuni indici “fattuali” (personalità, continuità, etero-organizzazione), la protezione di cui gode il lavoro subordinato. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto emessa sul noto caso “riders di Foodora”, è recentemente intervenuta sui temi della natura giuridica del c.d. lavoro etero-organizzato e delle tutele apprestate ai lavoratori nell’ambito delle c.d. collaborazioni autonome.

La Corte ha precisato che l’art. 2 del d.lgs. 81/2015 non ha dato origine ad una nuova fattispecie di rapporto di lavoro, c.d. tertium genus, intermedio tra autonomia e subordinazione, ma costituisce, al contrario, una “norma di disciplina” che vede riconosciuto il diritto dei collaboratori autonomi, il cui rapporto di lavoro presenti specifici elementi sintomatici, a vedersi applicata la disciplina del lavoro subordinato.

La Cassazione ha affrontato il tema del coordinamento che caratterizza l’etero-organizzazione ai sensi dell’articolo 2 d. lgs. 81/2015, chiarendo i termini della distinzione tra il semplice coordinamento dell’attività del collaboratore con l’organizzazione dell’impresa, che deve essere considerato compatibile con una autonomia piena, non “equiparata” al lavoro subordinato e l’etero-organizzazione, che invece conduce all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

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