IL TRIBUNALE DI NAPOLI STABILISCE LA PIENA EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE A QUELLO UNIVERSALE AI FINI DELLA RISERVA DEL 15% DEI POSTI NELLE GRADUATORIE DOCENTI. ACCOLTO IL RICORSO DELLO STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS.
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Il Tribunale di Napoli, con la significativa sentenza del 14 aprile 2026, ha pienamente accolto il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Naso & Partners, affermando la piena equiparazione tra il Servizio Civile Nazionale e il Servizio Civile Universale ai fini del diritto alla riserva del 15% dei posti nelle procedure di assunzione pubblica, incluse le graduatorie per le supplenze (GPS).
Nello specifico, una docente, dopo aver ottenuto un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche grazie alla riserva del 15% dei posti per aver svolto il servizio civile, si era vista revocare l’incarico dall’Ambito Territoriale di Napoli. La motivazione dell’Amministrazione si basava sulla presunta non validità del servizio svolto dalla ricorrente, in quanto “Servizio Civile Nazionale” e non “Servizio Civile Universale”, quest’ultimo esplicitamente richiesto per beneficiare della quota di riserva.
La docente si è quindi rivolta allo Studio Legale Naso & Partners per ottenere il riconoscimento del proprio diritto dinanzi al Tribunale del Lavoro.
All’esito del giudizio, il Tribunale di Napoli ha integralmente accolto il ricorso, annullando la revoca dell’incarico e condannando l’Amministrazione alla riassegnazione di una supplenza ed al risarcimento del danno. La sentenza si fonda sulla seguente motivazione: “Ai fini della decisione è utile riportare i passaggi normativi che hanno istituito e disciplinato l’istituto del Servizio Civile.
La Legge n. 64/2001 ha abolito la leva obbligatoria ed istituito il Servizio Civile Nazionale… Seguendo le indicazioni espresse dalla citata sentenza costituzionale il legislatore, con Legge delega n. 106 del 2016, ha previsto l’istituzione un Servizio Civile Universale, in sostituzione di quello Nazionale. Il D.Lgs. n. 40/2017, in vigore dal 18 aprile 2017, ha esteso lo svolgimento del Servizio Civile agli stranieri ed ha modificato la denominazione del Servizio stesso, che da Nazionale diviene Universale.
I principi e le finalità caratterizzanti il Servizio Civile Universale così come riportati nel D.lgs. n. 40/2017, con l’inciso “promozione dei valori fondativi della Repubblica,” nella sostanza sono i medesimi già indicati nella L. 64/2001 e nel D.Lgs. 77/2002 e l’aggettivo “universale” evidenzia l’estensione dello svolgimento del servizio civile anche agli stranieri.
Per quanto sopra, si ritiene sufficiente la sostanziale corrispondenza dei principi, finalità, funzionalità e modalità di svolgimento del Servizio Civile Nazionale ed Universale differenti, di fatto, per l’ampliamento dei soggetti che volontariamente possono svolgere detto servizio e per il mutamento dell’aggettivo che qualifica il servizio civile. E che il Servizio Civile Nazionale sia comunque parificato al Servizio Civile Universale trova un’ulteriore conferma da quanto riportato nell’art. 4, co.4 del DL. del 14 marzo 2025, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” laddove si legge:
“All’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole:<< servizio civile universale>>, sono inserite le seguenti <<ovvero il servizio civile nazionale di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 64>>”, indice della consapevolezza, in capo al legislatore, dell’equiparazione dei due servizi civili, Nazionale ed Universale”.
Tale importante pronuncia del Tribunale del Lavoro di Napoli chiarisce definitivamente che non esiste alcuna differenza sostanziale tra il Servizio Civile Nazionale e quello Universale. Pertanto, tutti coloro che hanno svolto il servizio civile, anche prima della riforma del 2017, hanno pieno diritto a beneficiare della riserva del 15% dei posti nelle graduatorie pubbliche, comprese le GPS del personale docente.