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Bullismo: in caso di omessa vigilanza la scuola va condannata al risarcimento del danno

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Il Ministero dell’Istruzione condannato a risarcire i danni patiti da uno studente rimasto vittima di atti di bullismo consumati durante il normale orario scolastico.

L’accertamento del mancato controllo da parte del personale docente e non docente addetto alla struttura scolastica che ha favorito l’illegittimità attività di bullismo e di soprusi ha convinto il Tribunale a condannare la scuola.  L’amministrazione scolastica rispondere del fatto illecito posto in essere dagli allievi sottoposti alla sua vigilanza, e di tale responsabilità (che fa eccezione alla regola dell’articolo 2043 c.c.) ex art. 2048, comma 3, c.c., si libera «soltanto se prova di non aver potuto impedire il fatto». Sulla scuola ricade la prova del fatto impeditivo, e cioè dell’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, da allegare e provare in relazione al caso concreto (ex multis, Corte di Cassazione, n. 8811 del 2020).

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