In questi ultimi mesi diversi membri del personale ATA hanno purtroppo verificato di non aver ottenuto – nelle relative graduatorie di 3a fascia o ATA 24 mesi – l’attribuzione del punteggio integrale di sei punti per l’anno di servizio militare (o servizio civile assimilato) prestato non in costanza di nomina.
In particolare, il personale ATA ha subito un’ingiustificata riduzione a 0,60 punti, invece di 6 punti, nelle graduatorie di III fascia o ATA 24 mesi per l’anno di servizio militare (o servizio civile
assimilato) che non è stato espletato in costanza di nomina.
Tale mancata attribuzione del punteggio di sei punti per il personale scolastico risulta palesemente illegittima come evidenziato da ben tre recenti sentenze del Consiglio di Stato.
In particolare, la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha emesso la sentenza n. 3367 del 17.04.2025 con la quale ha precisato che “4. Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall’art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino».
5. L’appello deve quindi essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado va accolto il ricorso ed annullati gli atti con esso impugnati. In esecuzione della presente sentenza l’amministrazione scolastica dovrà dunque riconoscere ai ricorrenti il maggior punteggio di 6 per il servizio militare di leva da ciascuno di essi assolto”.
Si avviano pertanto le adesioni al ricorso individuale che verrà presentato presso il Tribunale del Lavoro al fine di richiedere l’integrale attribuzione di sei punti nelle graduatorie di III fascia del personale ATA o ATA 24 mesi relativamente al servizio militare (o servizio civile assimilato) che non è stato svolto in costanza di nomina.
Per partecipare al ricorso è necessario che il servizio militare (o il servizio civile assimilato):
1) Sia stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di accesso;
2) Sia stato prestato NON in costanza di nomina.
E’ inoltre necessario trasmettere allo Studio Legale una certificazione attestante il servizio militare (o servizio civile assimilato) svolto non in costanza di nomina e copia delle graduatorie definitive
A.T.A. di terza fascia o A.T.A 24 mesi dove risulti tale mancata attribuzione del punteggio di sei punti.
Per informazioni ed adesioni al ricorso è possibile inviare una mail a:
segreteriastudiolegalenaso@gmail.com